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Traino in Italia di semirimorchi extra UE pervenuti via mare. Circolare del MIT
28 Maggio 2019
In effetti, anche se si tratta, in pratica, di un puro transito sul territorio nazionale, non possono essere bypassati alcuni requisiti fondamentali necessari per tale trasporto.
- Innanzi tutto il semirimorchio, al momento del suo sbarco dalla nave, con conseguente ingresso sul territorio nazionale, deve essere accompagnato da una autorizzazione bilaterale validamente rilasciata, ai sensi degli accordi tra lo stato italiano e quello di immatricolazione del semirimorchio;
- Successivamente, in qquanto diretto in uno Stato UE diverso da quello italiano, esso dovrà essere agganciato dal trattore di una impresa (italiana o comunitaria, che sia) dotato di copia conforme della licenza comunitaria, che effettuerà il traino del semirimorchio fino a destino.
- Anche in occasione del viaggio di ritorno, preliminarmente alla partenza dal porto italiano verso la sua destinazione in stato non dell’UE, il semirimorchio isolato dovrà essere accompagnato dalla valida autorizzazione, che ne ha consentito l’accesso all’andata in territorio italiano per il transito, correttamente compilata, che copra la tratta in partenza dal territorio italiano nel viaggio di ritorno, anche eventualmente a vuoto, in quanto le autorizzazioni dei contingenti italiani sono valide per un solo viaggio, che comprende le tratte di andata e di ritorno.
Ovviamente una particolare attenzione alla specifica questione del possesso e della corretta compilazione della Autorizzazione bilaterale, dovrà essere prestata dalle Autorità che hanno compiti di controllo in ambito portuale, in quanto, dopo l’aggancio ad un trattore comunitario sarebbe impossibile distinguere quel semirimorchio da uno dei tanti semirimorchi extra-UE in transito nel nostro Paese, effettuati da imprese comunitarie.
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