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Premi di produttività. Chiarimenti INPS su decontribuzione e presupposti
Quest’ultima norma ha stabilito che per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con le modalità stabilite nel citato decreto interministeriale), in riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800 € si applichino le seguenti misure:
- una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
L’Inps, con la circolare n. 104 del 18 Ottobre 2017 ha dato il via libera alla predetta decontribuzione a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, da presentare entro il 31 dicembre p.v, sia per la quota prevista per i datori di lavoro (20%) sia per quella a favore dei lavoratori (100%); per i premi legati a contratti di secondo livello sottoscritti dopo il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del d.l 50/2017), sarà possibile recuperare la maggiore contribuzione versata tramite la procedura delle regolarizzazioni.
Sempre nella stessa circolare, l’Inps ha tra l’altro precisato che:
- l’aliquota IVS da prendere a riferimento, è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa);
- la riduzione è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla norme vigenti ma, in questo caso, l’aliquota a carico del datore di lavoro sul quale operare la riduzione di 20 punti, è quella al lordo di eventuali agevolazioni che, invece, andranno calcolate sulla contribuzione residua dovuta;
- i premi interessati dalla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia del rapporto (part time, tempo determinato, ecc..);
- lo sgravio si applica automaticamente, per cui non occorre ricevere l’autorizzazione dell’Inps. Inoltre, esso spetta anche quando il lavoratore abbia rinunciato al regime di tassazione agevolata dei premi di risultato;
- in presenza di più rapporti di lavoro intrattenuti dal lavoratore in corso d’anno che diano diritto al premio di risultato, il beneficio potrà essere fruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 € di premio.
