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Detraibilità IVA per acquisti gasolio: l’Agenzia delle Entrate indica i mezzi di pagamento che ne danno il diritto
Oltre alle carte di credito e di debito e le carte prepagate emesse da operatori finanziari che effettuano la comunicazione delle operazioni all’Anagrafe tributaria, saranno ritenuti validi, quali strumenti di pagamento che consentiranno la detrazione:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
– addebito diretto;
– bonifico bancario o postale;
– bollettino postale;
– carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
L’Agenzia delle Entrate specifica che la tracciabilità dei pagamenti è fatta salva anche qualora il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come avviene nei contratti c.d. di netting tra gestori degli impianti di distribuzioni e società petrolifera fornitrice, in cui il pagamento dei rifornimenti da parte dei clienti finali avviene con tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nelle surricordate lettere a) e b).







