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Manomissione cronotachigrafo, la Corte di Cassazione ribadisce la rilevanza penale della condotta
In particolare, al conducente fermato dagli Organi di Controllo di Portoferraio (LI), era stato contestato il reato previsto dall’articolo 437 del Codice Penale, che punisce la manomissione di apparecchi atti alla prevenzione d’infortuni sul lavoro. A fronte di tutto ciò, il Gup di Livorno aveva emesso una pronunzia di non luogo a procedere perché il fatto (ovvero l’inserimento della calamita sul mezzo, tale da compromettere il corretto funzionamento del cronotachigrafo) non costituisce reato.
A seguito di tale decisione, però, la Procura presso la Corte d’Appello di Firenze ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Gup sostenendo la tesi di una erronea interpretazione e applicazione sia dell’art.437 del Codice Penale, sia dell’art. 179 (secondo comma) del Codice della Strada.
La sentenza della Cassazione ha così dato ragione alla Procura fiorentina, ritenendo fondato il ricorso presentato, e ha annullato la sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’autista senza rinvio; tutti gli atti quindi saranno trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per un eventuale rinvio a processo.
