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Mancanza del DURC, una circolare dell’INL chiarisce le conseguenze sul godimento dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
Inoltre, il termine di 15 giorni per la regolarizzazione del DURC (previsto dall’art.4 del D.M 30.01.2015) non trova applicazione quando, a seguito di provvedimenti giurisdizionali o amministrativi definitivi, siano state accertate le condizioni previste dall’Allegato A del decreto stesso, il quale definisce anche i periodi durante i quali i benefici in esame non possano essere richiesti.
Rispetto alla mancanza del DURC, invece, l’inosservanza degli obblighi di legge e/o di contratto, che si rifletta sulla posizione contributiva del lavoratore, assume rilevanza solamente nei riguardi del soggetto a cui si riferiscono i benefici stessi e limitatamente per una durata pari al periodo in cui si sia prolungata la violazione. Tutto ciò quindi fa si che tutte queste violazioni non compromettano il godimento dei benefici oggetto della circolare se regolarizzate prima dell’inizio di qualsiasi accertamento dell’ispettorato, sempre che si tratti di violazioni regolarizzabili.
