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Rimborso del telefonino al dipendente: per l’Agenzia delle Entrate è reddito imponibile
L’Agenzia ha evidenziato che le spese rimborsate forfettariamente al lavoratore rimangono escluse dalla base imponibile, solo se ciò sia stato previsto espressamente dal Legislatore; in caso contrario, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili, onde evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto – conclude l’Agenzia – la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che il datore di lavoro rimborsa forfettariamente al dipendente, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del Legislatore non può escludersi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia ha inoltre messo in dubbio il collegamento tra l’uso del cellulare e l’interesse del datore di lavoro, tenuto conto che il contratto del servizio di telefonia e traffico dati era stato stipulato dal dipendente con un gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, è rimasto estraneo al rapporto negoziale istaurato con il gestore telefonico.
