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Compensazione nell’f24 di alcuni crediti di imposta: è obbligatorio l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ce n’è anche per l’autotrasporto
A seguito di tale modifica, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 68/E del 9 giugno 2017 dove, all’interno dell’Allegato 2, sono stati evidenziati i codici tributo di quei crediti di imposta che, per effetto di tale novità, possono utilizzarsi in compensazione solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda l’autotrasporto, nell’allegato 2 sono stati inseriti anche i seguenti codici tributo per i quali, pertanto, l’utilizzo di detti servizi telematici diventa obbligatorio:
“6740”, credito di imposta per le accise sul gasolio per autotrazione;
“6793”, credito di imposta per il recupero del S.S.N sui premi assicurativi r.c.a pagati per i veicoli di massa non inferiore alle11,5 ton.
Sempre per quanto riguarda l’autotrasporto, l’allegato 2 riporta anche dei codici tributo per crediti d’imposta non più in vigore (es il codice 6829, per il credito relativo ai bolli auto 2010).
L’obbligo in esame non sussiste se, nella medesima delega di pagamento, i codici evidenziati nella colonna 2, dell’allegato 3 della Risoluzione in commento, vengano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici della colonna 4 del medesimo allegato 3 (dove, peraltro, non figurano né il codice tributo per le accise, né quello per il S.S.N).
