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Licenza Comunitaria: il MIT aggiorna le procedure per il rilascio e la verifica antimafia
Tra le precisazioni contenute nell’ultima circolare del MIT va segnalato che:
- La domanda per ottenere la licenza comunitaria deve essere redatta sul nuovo modello (allegato 1 della circolare MIT), disponibile anche in formato editabile nell’area normativa del sito istituzionale del Ministero.
- Insieme alla domanda, ai fini della verifica antimafia, l’impresa dovrà produrre i modelli di cui agli allegati 1 e 2 della circolare MIT 07/2017 (che sostituiscono gli stessi allegati presenti nella Circolare 01/2015) disponibile anch’essi in formato editabile nell’area normativa del sito del Ministero;
La presentazione della domanda di rilascio può avvenire tramite PEC, per posta o direttamente allo sportello della Direzione Generale trasporto stradale del Ministero.
In caso di richiesta di rinnovo della licenza comunitaria senza allegare l’originale, il rilascio della nuova licenza avverrà solamente dopo la scadenza del documento da rinnovare. Inoltre, parlando sempre di rinnovi, la domanda non potrà essere presentata prima di 60 giorni precedenti la data di scadenza della licenza;
Possono chiedere la licenza comunitaria tutte le imprese di autotrasporto:
- Iscritte con lo status di “attiva” al REN e con lo status di “definitiva” all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- che abbiano in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto merci conto terzi di massa superiore alle 3,5 ton, rientrate nel campo di applicazione della licenza comunitaria.
- Il gestore dei trasporti, invece, deve essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale;
Il rilascio della licenza comunitaria è condizionato dall’esito negativo della verifica antimafia.
A tal proposito, qualora la risposta all’interrogazione antimafia inoltrata dal MIT alla Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno non pervenga entro 30 giorni, l’ufficio del MIT rilascerà la licenza comunitaria in via provvisoria sulla base delle autocertificazioni antimafia rese dagli interessati con il modello contenuto nell’allegato 2 della circolare 07/2017.
Il MIT ritirerà la licenza in caso di esito positivo dell’interrogazione antimafia, oppure qualora abbia avuto notizia di una comunicazione o di un’informazione interdittiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia);
La copia certificata conforme deve richiedersi all’UMC competente per territorio (per le imprese del Friuli Venezia Giulia, l’ufficio di riferimento è il CPA di Verona – sezione distaccata di Codroipo – Udine, Via Beano), utilizzando il nuovo modello di richiesta (allegato 2 della circolare 06/2017) ;
Le copie certificate possono essere chieste anche per i veicoli presi in locazione senza conducente, a condizione che l’impresa locataria esibisca copia registrata del contratto di locazione da cui risulti la data di scadenza. In questo caso, la scadenza della copia certificata coinciderà con quella della locazione del veicolo, sempre e comunque entro e non oltre la durata della licenza originale;
La circolare 06/2017 ammette il rilascio della copia conforme anche per i veicoli presi in locazione senza conducente da un soggetto che, a sua volta, li aveva ottenuti in leasing finanziario. Infatti, il Ministero presuppone che la cessione del veicolo in locazione senza conducente sia stata autorizzata, a monte, dal proprietario che lo aveva concesso in leasing in virtù di una clausola inserita nel medesimo contratto di leasing o successivamente. Pertanto l’ufficio della motorizzazione civile che rilascia la copia conforme non dovrà richiedere alcun nulla osta alla società di leasing finanziario o la produzione di copia del contratto, stante l’indicazione degli estremi della registrazione;
- Nello spazio “Osservazioni particolari” delle copie certificate conformi, richieste per veicoli immatricolati con riferimento ad una sede secondaria dell’impresa di autotrasporto, sono annotati i dati relativi alla predetta sede secondaria presenti anche nella carta di circolazione del veicolo;
- Infine, qualora il parco veicolare dell’impresa risultasse inferiore alle copie conformi in possesso dell’impresa, quest’ultima dovrà restituire le copie in eccesso all’UMC competente per i rilasci. Lo stesso dicasi in caso di cessazione dell’attività di trasporto o di ritiro della licenza comunitaria, per cui la restituzione riguarderà tutte le copie certificate intestate all’impresa di trasporto.
