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Referendum CGIL: definitivamente approvato, per evitarli, il decreto legge 25/2017 che abroga i voucher e modifica la disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti.
Il Parlamento ha confermato i contenuti originari del decreto che, ricordiamo, è intervenuto:
- in materia di lavoro accessorio e di voucher, con l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del D. Lgs, 81/2015.
Di conseguenza, a partire dal 17 marzo scorso (data di entrata in vigore del citato decreto legge), sia per le imprese private che per i cittadini è venuta meno la possibilità di acquistare i buoni lavoro (cd. voucher).
I buoni acquistati fino al 17 marzo u.s. potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 con le stesse modalità di comunicazione preventiva e con gli stessi limiti economici in vigore fino a quella data.
A questo proposito, segnaliamo che con il messaggio n.1652 del 14 aprile 2017, l’Inps ha dettato le istruzioni sull’utilizzo dei voucher per prestazioni di lavoro relative al periodo transitorio (17 marzo – 31 dicembre 2017);
- sulla responsabilità solidale negli appalti, riformulando l’art. 29, comma 2 del D.lgs. 276/2003.
In particolare, è stato eliminato il primo periodo di questa disposizione, che assegnava ai CCNL la possibilità di stabilire procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva negli appalti, alternative al regime delle responsabilità in solido previsto dalla norma.
Il decreto ha inoltre abrogato il secondo, il terzo e il quarto periodo di questa disposizione, per cui il testo attualmente in vigore è il seguente:
“il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”
