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Inail. Autoliquidazione 2016/2017. Istruzioni diffuse dall’Istituto.
Per l’autoliquidazione 2016/2017, il termine ultimo di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2016, è il 28 febbraio 2017.
Entro il 16 febbraio p.v, il datore di lavoro deve:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
La misura della riduzione da applicare al premio di rata 2017, in conformità alla Legge 147/2013 (art.1, comma 128), è pari al 16,48%, mentre la percentuale da applicare alla regolazione 2016 ammonta al 16,61%.
Ricordiamo che sono stati stabiliti criteri differenti per le polizze dipendenti e per le polizze artigiani, a seconda che le lavorazioni abbiano o meno avuto inizio da oltre un biennio.
Per le polizze dipendenti:
- Lavorazioni iniziate da oltre un biennio (data precedente al 3 gennaio 2015) – per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2013/2015 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente;
- Lavorazioni iniziate da meno di un biennio (avviate dal 3 gennaio 2015) – la riduzione opera per le imprese che dimostrino di osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino (o hanno già presentato nel corso del biennio) l’istanza di riduzione del tasso medio ex art. 20 MAT telematica, accettata dall’INAIL ed è applicata automaticamente.
Per le polizze artigiani:
- Lavorazioni iniziate da oltre un biennio (data precedente al 3 gennaio 2015) – per ogni voce (lavorazione) si confronta l’indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente, e l’indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM). La riduzione spetta se l’IGA è inferiore o pari all’IGM;
- lavorazioni iniziate da meno di un biennio (avviate dal 3 gennaio 2015). La riduzione, si applica soltanto alle imprese che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza I/P legge 147/2013, tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall’INAIL.
Ricordiamo infine che il premio da autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 febbraio p.v versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto.
Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2017, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per il 2016.
Sempre per quanto riguarda le imprese artigiane, opera la riduzione del premio a favore di quelle in regola con le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, prevista dall’art.1, commi 780 – 781 della Legge 296/2006.
In merito alla regolazione 2016, questa riduzione:
- ammonta al 7,61%;
Per quanto riguarda la regolazione 2017, questa riduzione opererà nell’ambito dell’autoliquidazione 2017/2018, a favore di quelle imprese artigiane che, nell’ambito della dichiarazione delle retribuzioni 2016 (da presentare entro il 28 Febbraio 2017), barreranno la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781“.
Il testo della guida all’autoliquidazione 2016/2017, è disponibile in allegato. Ulteriore documentazione, con l’accesso ai servizi on line messi a disposizione dall’Istituto, sono disponibili al seguente link:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html
