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I trasportatori costringono il Fisco a correggersi. Alla vittoria ha contribuito, in modo essenziale, T.I.Assotir con la sua iniziativa
“Segnaliamo“, scriveva infatti Donati, “come il fenomeno sia da ascrivere, nella gran parte dei casi, ad un indicatore non coerente relativo al “costo per litro del carburante consumato nel periodo d’imposta”, per il quale indicatore il parametro del costo del carburante è riferito al costo medio dell’anno 2012 essendo stato lo Studio di Settore revisionato nel 2014.
Orbene, considerato che il costo del gasolio dal 2012 al 2015 è calato del 18%, e che quindi l’indicatore da prendere a riferimento dovrebbe essere € 1,15 anziché € 1,26, è del tutto evidente il risultato illogico dello studio di settore“.
La Commissione di esperti, riunitasi in questi giorni, ha dovuto convenire sulla guiustezza della debnuncia di Assotir ed ha perciò proceduto a modificare il valore del gasolio a favore delle imprese di autotrasporto.
Si è cioè preso atto, da parte degli esperti, del nuovo valore determinato sulla base delle analisi tecniche ed economiche effettuate da Sose che ha tenuto conto dell’andamento medio del prezzo relativo al gasolio, con riferimento al 2015, risultante dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.
La modifica, che sarà formalizzata con un nuovo decreto del MEF in corso di emanazione, avrà effetto già per il periodo d’imposta 2015.







