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CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE – Circolare MOT sui criteri per la conversione delle CQC estere e per la disciplina dei Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali
Conversione della CQC
I conducenti professionali in possesso di titolo di qualificazione CQC conseguita in altro Stato membro dell’UE, dello Spazio economico europeo o in Svizzera (“CQC estera”), hanno richiesto la conversione del titolo allo scopo di utilizzarlo in Italia.
La Circolare precisa che, trattandosi di una norma europea, qualora un conducente titolare di CQC rilasciata all’estero ne richieda la conversione in Italia, gli uffici provinciali UMC dovranno procedere alla conversione.
Un conducente che abbia stabilito la residenza normale in Italia e sia titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità, potrà quindi richiedere la patente/CQC italiana. Nel caso in cui la patente di guida italiana fosse scaduta, è necessario procedere prima al rinnovo di validità della stessa e successivamente presentare istanza di rilascio di patente/CQC.
Un conducente che abbia stabilito la residenza normale in Italia e sia titolare di patente di guida rilasciata in uno Stato UE o SEE e di qualificazione CQC estera in corso di validità, dovrà prima richiedere la conversione della patente di guida rilasciata in altro Stato e successivamente presentare istanza di rilascio di patente/CQC.
La CQC di cui si chiede la conversione viene ritirata nel momento del rilascio della patente/CQC da parte degli uffici UMC, i quali non dovranno più restituirla ai Paesi che l’hanno emessa.
In tutti i casi in cui la richiesta provenga da soggetto titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patente/CQC deve essere subordinato all’acquisizione di un attestato dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.
Aula dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica – superficie
Finché non sarà modificato l’art. 5 del D.M. 20 settembre 2013, al fine di assicurare uniformità sull’intero territorio nazionale, se l’aula è ubicata in un Comune che non ha previsto nel regolamento edilizio disposizioni specifiche, bisogna fare necessariamente riferimento ai parametri previsti dalla precedente normativa.
Pertanto si conferma che per ciascun allievo deve essere disponibile uno spazio di almeno 1,5 mq, al netto delle superficie occupate dall’arredamento.
Presenze del responsabile del corso durante le ispezioni di verifica della regolarità dei corsi
Durante le lezioni non è necessaria la presenza del responsabile del corso né, tanto meno, del legale rappresentante del “soggetto erogatore del corso”.
I funzionari preposti all’ispezione, ove intervenuti, procedono a verificare la regolarità degli adempimenti inerenti la singola lezione (identificazione del docente e degli allievi, verifica del registro delle presenze, ecc.) e a redigere il verbale, segnalando eventuali contestazioni al responsabile del corso, se presente, oppure al docente o ad altro rappresentante dell’ente erogatore del corso.
Rilascio patenti/CQC per il trasporto di merci a seguito di frequenza del corso diformazione periodica.
Come noto, il 9 settembre 2016 scadrà un rilevante numero di qualificazioni CQC valide per il trasporto di merci, rilasciate per documentazione.
In previsione del notevole afflusso di domande di rilascio di patenti/CQC che verranno prevedibilmente presentate agli UMC nelle prossime settimane ed in considerazione del fatto che detti documenti sono necessari agli autisti per svolgere la loro attività professionale, la Circolare della D.G. MOT da indicazione ai propri uffici di privilegiare le procedure connesse al rilascio delle patenti/CQC.


