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Formazione nell’autotrasporto: pubblicato il 28/07 sulla G.U. il Decreto per il 2016/2017
- la presentazione delle domande in via telematica, con la dichiarazione dell’Ente attuatore che attesta la presa visione del piano formativo e si impegni a realizzarlo in conformità al Decreto.
A differenza dello scorso anno (dove l’impresa indicava unilateralmente il suo Ente attuatore e questi poteva anche non saperlo), quest’anno è invece necessario avere l’autocertificazione di detto Ente, con cui il piano va quindi necessariamente concordato e pianificato.
Al riguardo si attendono le linee guida per la compilazione delle domande on-line e la loro sottoscrizione con firma digitale, che saranno pubblicate sul sito del Ministero (sezione Autotrasporto – contributi ed incentivi) a partire dal 12 settembre prossimo;
- la conferma che ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso al contributo e la precisazione che in caso di più domande, quelle successive alla prima presentata, in ordine di tempo, vengono escluse;
- la riduzione da 50 a 30 ore di lezione di formazione erogabili per ciascun partecipante alla formazione (con il mantenimento della percentuale per le ore in FAD al 20% del totale delle ore di formazione);
- il nuovo parametro massimo secondo cui tutte le spese per le attività formative (tranne le generali indirette ed il costo del personale) devono essere pari o superiori al 50% dei costi ammissibili del piano formativo;
- i tempi stretti per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi per la formazione, fissati già da ora nel periodo compreso tra lunedì 26 settembre e giovedì 28 ottobre 2016;
- la specifica che nella domanda on-line vanno comunque indicati, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
- il soggetto attuatore delle azioni formative, tra quelli previsti dal DPR 83/2009, che non potrà in nessun caso essere modificato;
- il programma del corso di formazione che l’impresa, la cooperativa o il consorzio intende svolgere, con l’indicazione delle materie d’insegnamento, la data d’inizio e di fine del progetto, il numero delle ore di formazione, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e l’eventuale presenza della FAD. Viene confermato che sono esclusi dalla formazione sia i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro (non ammessi a sovvenzionamento dal reg. UE 651/2014), sia quelli per l’accesso alla formazione, che quelli per l’acquisizione o il rinnovo di titoli necessari per l’autotrasporto [ad es. CQC]);
- il preventivo delle voci di spesa (compensi dei docenti in aula, dei tutor e degli altri costi per l’erogazione della formazione; le spese di trasferta, il costo dei materiali e forniture attinenti al progetto, nonché le spese per le aule, le attrezzature e gli ammortamenti degli strumenti utilizzati nel progetto formativo; servizi di consulenza per ideazione e attuazione della formazione – tutte queste voci devono essere al meno pari al 50% del totale costi; nonché il costo del personale in formazione e le spese generali indirette). Viene confermato che le spese preventivabili devono essere sostenute solo dopo l’inizio del periodo formativo, tranne quelle per elaborazione e preparazione del piano (che devono comunque essere successive alla pubblicazione in gazzetta del nuovo decreto);
- il calendario del corso. Al riguardo si segnala la novità che tutte le variazioni del medesimo dovrà essere effettuata direttamente nella piattaforma on-line: in via ordinaria almeno 3 giorni prima della prima data da variare; in caso di forza maggiore, anche in un tempo inferiore ai 3 giorni (senza più fare la PEC prevista lo scorso anno), ma in questo caso “la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata”;
- la conferma degli altri massimali già previsti lo scorso anno; 120 euro per ogni ora di docenza; 30 euro per ogni ora di tutoraggio, 20% il valore massimo della consulenza rispetto al totale dei costi ammissibili. Ogni impresa, anche se inserita in un consorzio o cooperativa, può presentare al massimo una sola domanda, per un importo di contributo massimo di 150mila euro (le cooperative o i consorzi di imprese possono superare detti importi, ma devono osservare il limite di 150mila per ogni impresa che partecipa al loro piano formativo);
- la certificazione della rendicontazione contabile del piano formativo da parte di un Revisore legale indipendente iscritto nello specifico Registro (di cui al D.lgv. 39/2010).
Come lo scorso anno viene previsto che tutte le domande presentate entro il termine saranno automaticamente considerate ammissibili, se entro una certa data (il decreto riporta erroneamente 31 luglio 2017, ma si ritiene verosimile entro fine novembre 2016) non verrà comunicata, via PEC, l’eventuale inammissibilità all’impresa proponente.
Per le domande di formazione ammesse l’attività formativa potrà essere avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2016 e andrà in ogni caso terminata entro il 31 maggio 2017.
La rendicontazione potrà essere presentata al Ministero successivamente al termine delle attività formative. In vi a telematica, e comunque non oltre il termine perentorio del 20 giugno 2017.
Alla rendicontazione andranno allegati le fatture e i documenti previsti lo scorso anno, mentre sulle modalità di presentazione in via telematica il Ministero si riserva di pubblicare sul suo sito apposite specifiche tecniche, al fine di semplificare ulteriormente detto adempimento.
Viene infine confermato che le fatture relative ai costi sostenuti vanno prodotte:
- in originale o copia conforme, accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento,
- come proforma di fattura unitamente ad una garanzia fideiussoria “a prima richiesta“, che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese rendicontate (comprensive di IVA) e non ancora pagate. In quest’ultimo caso l’impresa dovrà poi trasmettere, nei 30 giorni precedenti la scadenza annuale della fidejussione, le fatture quietanzate e copia del bonifico di pagamento fatto nei confronti degli enti attuatori della formazione.
Da ultimo si rammenta che l’erogazione del contributo avverrà al termine della valutazione delle rendicontazioni e nei limiti dello stanziamento complessivo, per cui in caso di superamento di questo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto a tutti gli aventi titolo.







