Accise: dal 1 luglio la richiesta di rimborso per i consumi del II trimestre 2016
29 Giugno 2016
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i trasportatori che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t.
È importante ricordare che, in seguito alle nuove normative introdotte con la Legge di stabilità 2016, del dicembre 2015, il beneficio non spetta più per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.
Gli autotrasportatori di cose per conto di terzi comproveranno i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2018.
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