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Premi di produttività: proroga per il deposito degli accordi azierndali e Circolare dell’Agenzia delle Entrate
La Circolare dell’Agenzia si sofferma, in particolare, su una delle novità introdotte da quest’anno: la possibilità, per il lavoratore, di far convertire i premi di risultato o la partecipazione agli utili d’impresa oggetto della detassazione, in benefit compresi nel cosiddetto “welfare aziendale”.
Questa espressione connota una serie di erogazioni che, per volontà del datore di lavoro o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, sono corrisposte al dipendente in natura o in forma di rimborso o di voucher, per spese aventi finalità di rilevanza sociale.
In particolare. ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), f bis) e f ter) del TUIR, sono comprese nel welfare aziendale le spese sostenute dal lavoratore (anche per i suoi familiari), per:
- opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- somme, prestazioni e servizi di educazione ed istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e per le borse di studio;
- servizi di assistenza destinati a familiari anziani o, comunque, non autosufficienti.
Tutte queste prestazioni non concorrono a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie.
Attraverso la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il lavoratore scelga di far convertire il premio di risultato o la partecipazione all’utile in benefit inclusi nel welfare aziendale, quest’ultimi sono esenti anche dalla tassazione sostitutiva del 10%.
Peraltro, affinché ciò accada è necessario che:
- la contrattazione di secondo livello abbia espressamente assegnato questa possibilità di scelta al dipendente;
- sussistano le condizioni previste dalla Legge di Stabilità, per l’applicazione della tassazione agevolata del 10% sui premi di risultato e sulle partecipazioni agli utili (tra le quali il limite di 2000 € lordi – che salgono a 2500 € per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro – , e il reddito del lavoratore ottenuto nell’anno precedente che non può superare i 50.000 €).
La parte di premio non sostituita dal benefit, verrà assoggettata all’imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.
Altro chiarimento da evidenziare ha riguardato l’esclusione dalla misura di detassazione delle retribuzioni di produttività (che, invece, erano comprese nella precedente regolamentazione), quali le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro.







