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Pacchetto depenalizzazioni. Ecco le norme d’interesse dell’autotrasporto.

Pacchetto depenalizzazioni. Ecco le norme d’interesse dell’autotrasporto.

9 Febbraio 2016

In particolare:

  • l’ammenda o l’arresto precedentemente previsto dal comma 2, dell’art. 15, della legge 1329/1965, per coloro che omettono di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui abbiano il possesso o la detenzione, sono stati sostituiti da una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 15.000.

Resta fermo il regime penale previsto per chi alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della stessa;

  • non costituiscono più reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali la previgente normativa disponeva la sola pena della multa o dell’ammenda.

In conseguenza di ciò, l’ammenda prevista dall’art. 116, comma 15, codice della strada per il reato di guida senza patente, è stata sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000 euro, secondo la determinazione che risulta ora applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera b), del Dlgs. 8/2016.

Ricordiamo ai lettori, solo al fine di n on ingenerare confusione che la fattispecie oggi depenalizzata non va confusa con il caso della mancanza momentanea di patente a bordo del veicolo, che resta punito, ai sensi dell’art. 180, comma 7, del codice della strada, con una sanzione amministrativa da euro 41 ad euro 169 e con l’obbligo di produrre successivamente il documento.

Resta, comunque, ferma la sanzione penale dell’arresto fino ad un anno, nell’ipotesi di recidiva nel biennio.

  • l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per un importo non superiore ad euro 10.000, non è più punito con la reclusione e con la multa, ma è ora soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000

L’ipotesi della ulta e della reclusione tuttavia restano, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, della legge 638/1983, per le violazioni di importo superiore ad euro 10.000.

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