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Sgravio contributivo per contrattazione di II livello: l’INPS detta le norme operative

Sgravio contributivo per contrattazione di II livello: l’INPS detta le norme operative

22 Gennaio 2016

 

Nel messaggio, Inps ha premesso:

  • che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Pertanto, qualora le aziende avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante;
  • per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio;
  • la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’art. 1, comma 1175 Legge 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi collettivi.

Per il recupero dell’incentivo, i datori di lavoro potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenziati in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

Contrattazione AziendaleContrattazione Territoriale
CodiceSignificatoCodiceSignificato
L242

Sgravio aziendale ex D.L. 08/04/2015.

Quota a favore del datore di lavoro

L244

Sgravio territoriale ex D.L. 08/04/2015.

Quota a favore del datore di lavoro

L243

Sgravio aziendale ex D.L. 08/04/2015.

Quota a favore del lavoratore

L245

Sgravio territoriale ex D.L. 08/04/2015.

Quota a favore del lavoratore

Questi codici devono essere valorizzati nell’elemento <enuncia Aziendale>,  <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso UniEmens.

All’atto del conguaglio, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

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