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INVESTIMENTI: dal 5 novembre il via alle domande. In G.U. i decreti con le specifiche tecniche e procedurali
Per tali domande va utilizzato – a pena di inammissibilità – il modello predisposto dal Ministero dei Trasporti (disponibile, in formato word e in pdf, entrambi allegati alla presente circolare).
A differenza delle due annualità precedenti (2013 e 2014), l’ammissione al contributo 2015 NON AVVIENE sulla base dell’ordine cronologico di spedizione (o di consegna a mano) delle domande, fino ad esaurimento dei fondi.
Quest’anno i commi 5 e 6, art. 2, del D.M. 29/09/2015 prevedono che qualora i fondi assegnati ad una delle misure non si rivelassero sufficienti – tenuto conto delle domande presentate – sarà possibile dirottare su questa misura le risorse eventualmente avanzate per un’altra delle tipologie di investimento ammesse all’intervento;
Ove neppure ciò bastasse, si procederà, con apposito Decreto Dirigenziale, alla riduzione proporzionale dei contributi previsti, per cui le imprese beneficerebbero di un importo più basso di quello che sarebbe loro teoricamente spettato.
Saranno, ad ogni modo, tutte le imprese aventi diritto a veder penalizzato il contributo loro spettante senza che vi sia chi ottiene tutto e chi non ottiene nulla.
Per questo motivo, non ci sarà bisogno, quest’anno, di correre a spedire le domande, ma si potrà inviarle al Ministero soltanto dopo aver accuratamente verificato la presenza di tutti gli elementi richiesti e della documentazione da allegare, senza rischiare di incorrere nella inammissibilità o che la domanda venga respinta.
Venendo ai contenuti:
DECRETO MINISTERIALE DEL 29 SETTEMBRE 2015
I contributi possono essere richiesti dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi (o dalle loro cooperative e/o consorzi) attive in Italia, che siano in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo e al REN.
Le domande possono essere avanzate per le seguenti tipologie di beni:
- Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 ton, nonché pari o superiori a 16 ton, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG (risorse destinate: 6,5 milioni di €);
- Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica (risorse destinate: 6,5 milioni di €). Questi dispositivi innovativi sono specificati nell’allegato 1 al D.M.:
- spoiler laterali e/o appendici aerodinamiche posteriori ammesse al Reg. UE 1230/2012;
- sospensioni a controllo elettronico con sistemi intelligenti di distribuzione del carico sugli assali;
- pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 Kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS);
- Telematica indipendente collegata al sistema denominato EBS (Electronic Braking System), in grado di valutare l’efficienza dell’utilizzo dei semirimorchi e lo stile di guida e di frenata del veicolo.
- Acquisizione, da parte di piccole e medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto, così da facilitarne l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore (risorse destinate: 2 milioni di €).
I beni acquistati con il contributo statale devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2018, a pena di revoca.
Come già evidenziato, gli investimenti finanziabili sono unicamente quelli avviati dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in commento (quindi, dal 05/11/2015), mentre l’ultimazione del piano di investimenti deve avvenire entro il 31 Marzo 2016.
L’importo massimo ammissibile per singola impresa non può essere superiore a € 400.000,00. Nel caso di superamento, l’importo viene ridotto fino al raggiungimento di tale soglia.
IMPORTI DEI CONTRIBUTI, COSTI AMMISSIBILI (ART.2)
- veicoli ecologici nuovi a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG :
- 4.000 € a mezzo, per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton.
- Per i mezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 ton, l’importo aumenta a 9.000 € se dotati di alimentazione a metano CNG e a 13.000 € se alimentati a gas naturale liquefatto LNG.
- semirimorchi nuovi per il combinato ferroviario e marittimo
- 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 6.000 € per ogni semirimorchio.
- Per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano nella definizione comunitaria di PMI, il beneficio è concesso nel limite del 40% del costo del dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 del decreto, di cui deve essere dotato il semirimorchio in questione.In presenza di più dispositivi, si prende in esame quello di costo maggiore.
- container e casse mobili.
- limite del 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a 2.000 €.
DECRETO DIRIGENZIALE 01/10/2015. LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
- Condizione essenziale per la presentazione della domanda, è che l’investimento sia stato perfezionato (art. 2, comma 2 del D.M.).
- A pena di inammissibilità, l’istanza deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 2, comma 1 del D.D.:
- sede dell’impresa;
- indirizzo del legale rappresentante;
- numero di iscrizione al REN o all’Albo per le imprese che esercitano con veicoli di massa fino a 1,5 ton;
- firma del legale rappresentante,
- indirizzo PEC,
- Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo; per questo motivo, a pena di esclusione, va chiaramente indicato il numero di partita IVA proprio del raggruppamento o quello di ciascuna impresa aggregata che abbia richiesto i contributi.
- Entro la scadenza perentoria del 31/03/2016, l’istanza (completa degli allegati) deve essere spedita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano presso la stessa Direzione Generale, che rilascerà ricevuta (art. 2, comma 3 del D.D.)
DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE L’INVESTIMENTO (art. 3 del D.D.)
Sono richiesti a pena di inammissibilità:
a)veicoli ecologici nuovi a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG:
- numero di targa (o la trasmissione di copia della ricevuta, debitamente protocollata dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente, attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione), per dimostrare che l’immatricolazione è avvenuta non prima del 05/11/2015;
- dichiarazione del costruttore attestante le caratteristiche tecniche previste.
b)semirimorchi nuovi per il combinato ferroviario e marittimo
- indicazione del numero di targa (o la trasmissione di copia della ricevuta, debitamente protocollata dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente, attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione) per dimostrare che l’immatricolazione è avvenuta non prima del 05/11/2015
- dichiarazione rilasciata dal costruttore, su carta intestata, sulla rispondenza dei semirimorchi alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario, ovvero circa la presenza di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;
- attestazione del costruttore sull’avvenuta installazione di almeno uno dei dispositivi tecnici previsti all’allegato 1 del D.M. 29/09/2015;
- per le imprese che non rientrano nella categoria delle PMI, documentazione comprovante i costi sostenuti per il dispositivo di cui al citatoallegato 1 D.M. 29/09/2015 allegato 1 D.M. 29/09/2015, al fine di poter calcolare l’importo del contributo in ragione del 40% dei citati costi.
c)container e casse mobili.
- documentazione da cui risulti che la consegna del bene è avvenuta non prima del 05/11/2015 (verbale di consegna);
- attestazione rilasciata dal costruttore su carta intestata, sulla sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.
In aggiunta alla documentazione fin qui specificata, tutti i richiedenti devono produrre:
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di essere una PMI, con l’indicazione delle unità di lavoro dipendenti (ULA) occupati nell’impresa e il volume di fatturato, prevista per ottenere la maggiorazione del 10%, per gli investimenti della lettera a)
- Per gli investimenti di cui alla precedente lettera b), se sostenuti da un’impresa non inquadrabile nella categoria delle PMI, occorre invece produrre una dichiarazione sostitutiva di non essere una PMI e di richiedere, pertanto, l’incentivo solo sulla spesa sostenuta per i dispositivi innovativi, come da documentazione allegata.
- Per gli stessi investimenti, di cui alle precedenti lettere b) e c), effettuati da piccole e medie imprese, ai fini dell’ottenimento della maggiorazione del 15% spettante ai soggetti aderenti ad una rete di imprese, alla domanda occorrerà allegare il contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art. 3, comma 4 ter del D.L. 10/02/2009 n. 5, convertito dalla Legge 09/04/2009, n. 33.
- Per ognuno degli investimenti richiesti, un elenco che per ciascuno dei beni acquistati, oltre a riepilogarne le informazioni essenziali (es targa, data del contratto, costo di acquisizione – IVA esclusa – ecc..) occorre aggiungere la documentazione richiesta dall’art. 5 del D.M. per comprovare il perfezionamento dell’investimento (che, ricordiamo, deve avvenire PRIMA DELLA DATA DI SPEDIZIONE DELLA DOMANDA).
- In particolare, si tratta:
- del contratto di acquisizione debitamente sottoscritto con data non anteriore al 05/11/2015, da cui risulti l’importo del prezzo pattuito;
- della prova dell’integrale pagamento del prezzo mediante produzione della/e fattura/e debitamente quietanzata/e;
- per il leasing finanziario, in aggiunta al contratto di cui sopra, la prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda. Tale prova può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing quietanzata, oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della società di leasing. Inoltre, il locatario deve dimostrare la piena disponibilità del bene, producendo copia del verbale di presa in consegna.
La mancanza di anche uno solo di questi documenti, comporta l’esclusione dal beneficio (art. 5, comma 2).
Il decreto (art.3, comma 4) precisa che il beneficio non può essere ottenuto per le acquisizioni effettuate all’estero, né per i veicoli immatricolati all’estero anche se successivamente reimmatricolati in Italia a Km 0.
L’istruttoria tecnica delle domande (art. 6 del D.M.) farà capo alla RAM S.p.A. – (Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.
Con apposito D.D. verrà inoltre nominata una Commissione ministeriale che deciderà sull’ammissibilità delle domande.
Qualora la documentazione allegata fosse incompleta o in presenza di lacune comunque sanabili, la Commissione potrà richiedere le opportune integrazioni fissando un termine perentorio non superiore a 15 gg, trascorso il quale, in assenza di riscontri soddisfacenti, l’istruttoria verrà conclusa in base alla documentazione disponibile.

