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Austria: obbligo di salario minimo per gli autisti distaccati o impegnati in operazioni di cabotaggio
Le imprese di autotrasporto che svolgono operazioni di cabotaggio sul territorio austriaco sono tenute a corrispondere ai propri conducenti le tariffe retributive minime previste dalla legge, nel rispetto della legislazione UE sul distacco dei lavoratori (Direttiva 96/71/CE), che ammette tale possibilità.
Ai sensi della suddetta normativa, tutte le operazioni di cabotaggio stradale devono essere precedute in via telematica, per ciascun autista, dall’invio – almeno 7 gg prima del viaggio – di un form di notifica elettronico (ZKO3) disponibile in varie lingue – ma non in italiano – in un’apposita pagina web.
A tal fine, ricordiamo che, in Austria, i livelli retributivi minimi orari degli autisti variano in funzione del tipo di veicoli da essi condotti, della tipologia delle merci trasportate (con una maggiorazione per i trasporti di prodotti petroliferi) e dell’anzianità di servizio dei lavoratori.
Attualmente, i livelli, così definiti, variano da 8,27 a 10,22 Euro per ora
Infine le imprese italiane impegnate in operazioni di cabotaggio stradale in Austria devono ricordare che a bordo dei veicoli impegnati in operazioni di cabotaggio occorre siano presenti i seguenti documenti:
- Modello A1, previsto dal Regolamento (CE) n. 883/2004, in lingua tedesca (allegata alla presente, forniamo la traduzione in italiano);
- Copia del form di notifica elettronico ZKO3, da stampare alla fine della compilazione telematica ;
- Copia del contratto di lavoro dell’autista.
