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Rimborso delle accise sul gasolio
29 Giugno 2015
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i trasportatori che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t.
Gli autotrasportatori di cose per conto di terzi comproveranno i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 1° trimestre 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2017.
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