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Approvata definitivamente la Legge 68/2015. Ora gli “ecoreati” entrano nel Codice Penale

Approvata definitivamente la Legge 68/2015. Ora gli “ecoreati” entrano nel Codice Penale

8 Giugno 2015

 

  • 1.   inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l’ambiente;
  • 2.   introduce all’interno di tale titolo i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo;
  • 3.   stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità (ravvedimento operoso);
  • 4.   obbliga il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi;
  • 5.   prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti;
  • 6.   coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
  • 7.   introduce nel codice dell’ambiente un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.

Entrando nello specifico, il provvedimento in esame si compone di 3 articoli, di cui il più importante è certamente il primo che, al comma 1, introduce nel libro II del codice penale, il Titolo VI-bis, “Dei delitti contro l’ambiente”, composto da 14 nuovi articoli (dall’art. 452-BIS all’Art. 452-QUATREDECIES),

Con tale Titolo vengono ad essere tipizzati i seguenti nuovi delitti.

• DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-BIS)

La norma punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1)   delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2)   di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. (primo comma).

Il secondo comma prevede un’ipotesi aggravata con pena aumentata quando il delitto sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;

•  DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-QUATER)

punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale (primo comma).

La nozione di disastro ambientale è definita dal secondo comma come:

a)   un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o,

b)   un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o

c)   l’offesa alla pubblica incolumità pubblica in ragione della rilevanza oggettiva del fatto, per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

Il terzo comma prevede un’aggravante quando il delitto di disastro ambientale sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

• DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE (Art. 452-QUINQUIES)

La norma contempla la seguente fattispecie:”Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

• DELITTO DI TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (art. 452- SEXIES)

La nuova fattispecie penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma).

Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti:

1)   ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento dell’ambiente;

2)   ai sensi del terzo comma, se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

• DELITTO DI IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-SEPTIES)

E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza ecocontrollo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne comprometta gli esiti.

L’impedimento si realizza negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutandone artificiosamente lo stato.

• ALTRE PREVISIONI

L’articolo 1, comma 3 della nuova Legge inserisce un comma 4 bis nell’art. 260 del Codice dell’ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il comma 5 novella l’articolo 32-QUATER del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La novella determina l’inserimento – nel catalogo dei delitti ivi previsti – dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (resta dunque fuori il delitto di impedimento del controllo).

Il comma 6 modifica invece l’articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti introdotti dal provvedimento in esame.

Il comma 8 interviene sul Decreto Legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevedendo all’articolo 25-undecies, comma 1, specifiche sanzioni pecuniarie, espresse in multipli del valore delle quote societarie,  per la commissione del delitto di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote), per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l’inserimento del comma 1-BIS nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica che, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, si applicano le sanzioni interdittive per l’ente previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001:

  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
  • divieto di contrattare con la PA;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base all’introducendo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.

Infine, il comma 9 introduce nel Codice dell’ambiente la Parte settima, recante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, costituita da 7 nuovi articoli (artt. da 318-BIS a 318-OCTIES).

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