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INAIL – Oscillazione del tasso per prevenzione – Riarticolazione delle percentuali di riduzione
Tale articolo, com’è noto, prevede la possibilità per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, di presentare – entro il 28 febbraio di ciascun anno – un’apposita istanza per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa.
È stata introdotta un’unica aliquota per le aziende con oltre 200 lavoratori (in precedenza erano previste due fasce, da 201 a 500 e oltre 500 lavoratori) e per le aziende da 51 a 200 lavoratori (in precedenza erano previste due fasce, da 51 a 100 e da 101 a 200 lavoratori).
Di seguito si riporta la tabella contenente le nuove aliquote di sconto modulate in base alla dimensione aziendale:
| Lavoratori-anno | Riduzione |
| Fino a 10 | 28% |
| Da 11 a 50 | 18% |
| Da 51 a 200 | 10% |
| Oltre 200 | 5% |
Ora, con la circolare 51/2015, l’INAIL chiarisce che:
- rimane invariata la precedente disciplina per quanto concerne i requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione;
- la riduzione degli sconti, benché intervenuta dopo la scadenza del termine del 28 febbraio 2015, ha efficacia retroattiva e pertanto si applicherà già da quest’anno, in sede di regolazione del premio dovuto per l’anno 2015;
- le imprese già ammesse agli sconti riceveranno, tramite p.e.c. da parte dello stesso Istituto, un provvedimento di rettifica con le nuove percentuali di riduzione.

