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Lotta al dumping sociale
Il documento, in particolare, chiarisce che:
– la nuova legge è già pienamente operativa dall’11 luglio 2014, non essendo previsto alcun regolamento di applicazione;
– le sanzioni sono elevate esclusivamente a carico del datore di lavoro (non del conducente), e più in generale a carico di chiunque organizzi il lavoro dei conducenti;
– le nuove norme riguardano i conducenti di veicoli con massa superiore a 3,5 t, non i veicoli commerciali leggeri inferiori a 3,5 t, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006;
– le violazioni della norma possono essere contestate solo in caso di controllo su strada e di flagranza di reato, non in relazione a precedenti riposi settimanali regolari eventualmente presi a bordo del veicolo, ma sul territorio di Paesi diversi dalla Francia;
– premesso che l’onere della prova è a carico dell’organo di controllo, la presenza a bordo del veicolo del conducente durante il suo periodo di riposo settimanale regolare può costituire prova sufficiente del mancato rispetto della norma, fermo restando che il datore di lavoro potrà produrre prove liberatorie, che saranno valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento;
– le pene previste dalla norma (un anno di reclusione e 30.000 euro di multa) rappresentano le sanzioni massime: sarà il giudice a determinare in concreto la pena e la sanzione pecuniaria a carico del trasgressore;
– non è necessario fornire documenti che comprovino la fruizione del riposo settimanale regolare all’esterno del veicolo.

