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Riposo settimanale compensativo di un riposo ridotto: per Minlavoro non si può frazionare ma va fruito in blocco
Infatti, l’art. 8.6 del Regolamento prevede:
– nella versione francese, “Totutefois, la reduction est compenséè par une période de répos èquivalenteprise en blocavant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question”;
– nella versione inglese, “However, the reduction shall be compensated by an equivalent periodo of resttaken en blocbefore the end of the third week, following the week in question”.
– nella versione italiana, “La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successive alla settimana in questione”.
A giudizio del Ministero, questa omissione non può giustificare un’applicazione della norma diversa da quella in vigore nella maggior parte dei Paesi della U.E (Francia e Inghilterra su tutti).
A sostegno di questa conclusione, il Ministero cita la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia che, chiamata a decidere su questioni simili, ha affermato che il testo di una disposizione non può considerarsi isolatamente, ma va “interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali”.
D’altro canto, prosegue il Ministero, la precedente normativa sui tempi di guida e di riposo (il Regolamento 3820/1985) prevedeva espressamente, all’art. 8.3, che il riposo compensativo dovesse essere “continuo”, e l’art. 8.6 del Regolamento 561/2006 (che, com’è noto, ha abrogato il 3820/85) non si discosta da questa impostazione.
In conclusione, il Ministero ha invitato gli uffici ispettivi ad uniformarsi a questa interpretazione, sanzionando la compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell’art.174, comma 7, secondo periodo del codice della strada:
“Ilconducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 369 a euro 1.476. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686”.
La violazione dei periodi massimi di guida settimanale è invece sanzionata a norma del primo periodo della citata disposizione: “Ilconducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006regolamento (CE) n. 561/2006 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma’ da euro 264 a euro 1.054.”

