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Circolare congiunta Mininterno e Mintrasporti sulle deroghe, applicabili dal 02/03/15, alla disciplina dei tempi di guida e di riposo e all’uso del tachigrafo
In particolare la Circolare del 27/02/2015, chiarisce che:
– l’esenzione dall’obbligo di dotazione e uso dell’apparecchio di controllo per i trasporti con veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione vale ora entro un raggio di 100 km (e non più 50) dal luogo in cui si trova l’impresa, purché i veicoli siano impegnati nello svolgimento di tale attività;
La deroga vale a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale personale del conducente, indipendentemente dall’attività dell’impresa considerata.
Per quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza relativa alla causa C-128/04, i termini “materiale o attrezzatura” riguardano anche i beni, quali i materiali da costruzione o i cavi, necessari all’esecuzione dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente del veicolo considerato.
Proprio per le ragioni sopra esposte, non risulta invece esente il conducente di un veicolo appartenente ad un’impresa commerciale che, pur entro un raggio di 100 chilometri e pur se alla guida di un autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, risulti trasportare merci vendute o destinate alla vendita.
Infine la Circolare specifica che in relaziona alle deroghe concedibili dagli Stati membri a veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, la dispensa dall’obbligo di dotazione e uso dell’apparecchio di controllo trova applicazione nelle sole ipotesi in cui tali veicoli sono impiegati dai fornitori dei servizi postali universali.

