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Cronotachigrafo. il 2 marzo 2015 entrano in vigore alcune disposizioni del Regolamento U.E 165/2014

Cronotachigrafo. il 2 marzo 2015 entrano in vigore alcune disposizioni del Regolamento U.E 165/2014

2 Marzo 2015

Gli articoli che entrano in vigore il 2 Marzo 2015, riguardano:

–      le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri ad installatori, officine e costruttori, per operare sul cronotachigrafo (art. 24);

–      l’utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art.34).

La disposizione ricalca quella dell’art.15, paragrafo 2 del Regolamento 3821/1985 con l’aggiunta, alla fine della lett. b – par. 3, che recita “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”;

–      la modifica alle ipotesi di esonero dalle disposizioni sui tempi di guida e di riposo.

In particolare, si tratta delle norme contenute nell’art. 3 e nelll’art. 13 del Regolamento 561/2006 (art. 45).:

•    il paragrafo 1 dell’art. 45 introduce una nuova esenzione (lettera a bis, art. 3 del Regolamento 561/2006), per i “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati esclusivamente entro un raggio di cento Km dal luogo dove si trovi l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale dell’impresa”.

Questa esenzione, che si applicherà nei singoli Stati membri senza aver bisogno di atti di recepimento, riproduce in parte quella dell’art. 13 del Reg. 561/2006 (che richiede, invece, un atto di recepimento espresso dei singoli Stati), con la differenza che eleva a 100 Km (dai 50 Km attuali) il raggio di operatività dell’esonero.

•    Il paragrafo 2 dell’art. 45 interviene sulle deroghe ai tempi di guida e di riposo lasciate alla decisione degli Stati membri (contenute, come già detto, all’art. 13 del Reg. 561/2006), aumentando a 100 Km (dai 50 attuali) il raggio di operatività di quelle previste alle lett. d), f) e p) dell’appena citato art. 13.

L’Italia, come è noto, con D.M del 20 Giugno 2007 ha recepito soltanto alcune delle suddette deroghe, tra cui quella della lettera d) concernente i veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, utilizzati dai fornitori di servizi universali postali.

Quanto all’abrogazione del Regolamento 3821/1985, l’art. 46 del Regolamento stabilisce che, in ogni caso, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi a titolo transitorio, fino a quando gli atti di esecuzione di competenza della Commissione (richiesti da alcune norme del Regolamento come, ad esempio, quelle sui tachigrafi intelligenti) non saranno operativi.

Per quanto concerne l’introduzione della nuova generazione di tachigrafi intelligenti (dotati di un sistema di navigazione satellitare per registrare in automatico la posizione del veicolo nel luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero, in quello raggiunto ogni 3 ore di periodo di guida e quello di fine della giornata lavorativa), occorrerà attendere ancora abbastanza tempo: infatti, diventeranno obbligatori sui veicoli immatricolati, per la prima volta, 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio che saranno stabilite dalla Commissione U.E.

Dal 1 marzo 2016, infine, l’intero Regolamento 165 sarà definitivamente in vigore,

Di esso segnaliamo, in particolare, il paragrafo 3 dell’art. 33, che, dopo aver sancito la responsabilità dell’impresa per le violazioni in materia di cronotachigrafo commesse dai suoi autisti, stabilisce che gli Stati possono circoscrivere questa responsabilità ai casi di:

–      mancata formazione dei conducenti sul funzionamento del tachigrafo;

–      concessione di premi o maggiorazioni salariali in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate;

–      mancata organizzazione dell’attività degli autisti, in modo tale da non consentire agli stessi di osservare i tempi di guida e di riposo;

–      mancata fornitura ai conducenti delle opportune istruzioni sul rispetto di quanto sopra.

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