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INPS: aumenta, con il 01/01/2014, il “TICKET LICENZIAMENTO”

9 Gennaio 2014

È stato aumentato, dal 01/01/14, il contributo Inps  definito impropriamente come “Ticket Licenziamento”, che le aziende devono versare in caso di interruzione del rapporto di lavoro voluta esclusivamente dall’azienda.

Il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all’Aspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Restano escluse dall’obbligo del versamento le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:

  • Dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
  • Risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
  • Decesso del lavoratore;
  • Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai CCNL (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015);
  • Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015).

Il contributo, proprio per la rivalutazione del massimale Aspi del 1,2%, passa da 483,80 euro a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni).

Il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà dunque di 1.466,83 euro.

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