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Straordinario fuori busta: per Minlavoro vanno applicate le sanzioni dela legge n. 4 del 1953
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispondedndo ad un quesito della Direzione regionale del lavoro del Veneto, ha fornito chiarimenti in merito alle ipotesi in cui il datore di lavoro retribuisca “fuori busta” il dipendente che ha effettuato lavoro straordinario.
La nota ministeriale stabilisce che, in fase di ordinanza di ingiunzione, alla violazione del datore di lavoro di retribuire un lavoratore che ha effettuato lavoro straordinario senza che il relativo valore sia iscritto nel Libro Unico del Lavoro, deve essere applicata in via prioritaria la sanzione prevista dagli artt. 1 e 3 della L. n. 4/1953.
Tale disciplina prevede che i datori di lavoro debbano consegnare ai dipendenti, all’atto di corrispondere la retribuzione, un prospetto di paga in cui devono essere indicati i dati identificativi del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché distintamente le singole trattenute.
Tale prospetto, inoltre, deve essere consegnato al lavoratore al momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.
Nei casi di retribuzione “fuori busta”, quindi, è da applicarsi prioritariamente la sanzione più grave, alla quale sarà eventualmente da cumulare anche quella prevista dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 66/2003 – secondo cui il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro – qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dal CCNL.
Allegato – 1 – La risposta del Ministero del lavoro

