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ACCISE: al via le richieste di rimborso per i consumi di gasolio del III trimestre 2014

3 Ottobre 2014

Com’è noto a seguito delle modifiche che l’art.61 del D.L. 24/01/2012, n.1 – convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n.27 – ha introdotto nel testo del D.P.R. 09/06/2000, n. 277, recante la disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto, la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio in oggetto deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Per questo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota RU 106795 del 30 settembre 2014, che alleghiamo alla news, informa che, dalla competente Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione è stato predisposto e può essere scaricato, dal sito web dell'Agenzia, il software che permetterà agli aventi diritto di ottenere il rimborso della quota parte delle accise sul consumo totale di prodotti petroliferi per autotrazione utilizzati nel corso del III trimestre del 2014.

La nota ricorda che la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata:

–    per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operative dell’impresa o nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;

–    per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;

–    per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.

Il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto sul supporto informatico da allegare alla medesima dichiarazione, entro il 31 ottobre 2014, anche se, come è noto, la mancata presentazione, entro quella data, della dichiarazione non pregiudica il diritto ad ottenere, anche successivamente, il beneficio, purché entro i due anni da quando la stessa avrebbe dovuto presentarsi e quindi, per il terzo trimestre del 2014, entro il 31 ottobre 2017.

In attuazione dell’art.61, comma 4, del D.L. n.1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n.27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

€ 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2014.

Hanno diritto al beneficio del rimborso delle accise:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Ricordiamo che, ai fini del calcolo delle somme relative al consumo di gasolio, fanno stato esclusivamente gli acquisti avvenuti tramite fattura, mentre per i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.

Le fatture, che non vanno allegate alla dichiarazione, devono tuttavia essere mantenute a disposizione dell’Autorità, per tutti i controlli che si dimostrassero necessari.

Il diritto all’utilizzo del credito d’imposta, tuttavia, sorge automaticamente se, trascorsi 60 gg dal ricevimento, da parte dell’Ufficio delle Dogane, della dichiarazione l’Ufficio non esprime alcuna obiezione (silenzio/assenso) (art. 4.2 del D.P.R 277/2000).

Qualora l’Ufficio delle Dogane richiedesse ulteriori specificazioni, il credito sorgerà 60 giorni dopo il ricevimento degli elementi e della documentazione richiesti.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24 entro il 31 Dicembre 2015. Il codice tributo da indicare sull’F24 è il 6740.

Il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito, non utilizzata tramite compensazione entro il 31/12/2015, potrà essere chiesto, all’Ufficio delle Dogane competente, entro il 30 Giugno 2016

Il credito per le accise è compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

Non operano infatti le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

 

Allegato – 1 – 14-09-30 – AGENZIA DELLE DOGANE – Nota RU 106795 – software per recupero accise gasolio III trimestre 2014

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