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Contratti di somministrazione

Contratti di somministrazione

30 Gennaio 2015

Le aziende di autotrasporto che abbiano concluso, nel corso dell’anno, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute, entro il 31 gennaio di ogni anno, a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria o alle rappresentanze aziendali o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente.

La comunicazione – che può essere inoltrata direttamente dall’azienda o per il tramite dell’associazione Transfrigoroute Italia Assotir – dovrà contenere, oltre ai motivi: la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La data entro cui espletare l’adempimento è stata fissata al 31 gennaio di ogni anno con riferimento al periodo 01/01-31/12 dell’anno precedente.

Il mancato o il non corretto assolvimento dell’obbligo entro il 31 gennaio determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.18, co.3-bis, del D.Lgs. n.276/03, pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00.

 

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