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Trasporto merci al centro di Roma: dal 7 settembre nuove limitazioni
L’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 105 del 31 luglio 2026 introduce nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci all’interno della ZTL A1, nota come ZTL Tridente che copre l’area di Via del Corso, Via del Babuino e Via di Ripetta, interessata dal provvedimento. Le misure saranno in vigore dal 7 settembre al 7 dicembre 2026 e riguarderanno i mezzi delle categorie N1, N2 e N3, compresi quelli già in possesso dei permessi ZTL. Per tutta la durata dell’ordinanza, ogni giorno dalle 8 alle 18, i veicoli commerciali non potranno accedere all’area delimitata dal provvedimento. La limitazione interesserà indistintamente tutti i mezzi appartenenti alle categorie previste dal Codice della Strada.
A questa misura si aggiunge il divieto di transitare, sostare o fermarsi all’interno della stessa zona, valido dalle 9.30 alle 18, comprese le piazzole normalmente utilizzate per le operazioni di carico e scarico delle merci.
L’ordinanza introduce alcune deroghe per particolari attività.
I veicoli di categoria N1 impiegati nei servizi di catering destinati a eventi organizzati all’interno della ZTL potranno svolgere le operazioni fino alle 11.30, mentre successivamente entrerà in vigore il divieto.
Per i mezzi N1 del servizio postale, facilmente identificabili attraverso livree permanenti, le limitazioni scatteranno invece dalle 10.
Lo stesso orario si applicherà ai veicoli refrigerati utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata, che potranno circolare fino alle 10. Resterà però invariato il divieto di accesso alla ZTL tra le 8 e le 18.
Sono esclusi dalle limitazioni previste dall’ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei servizi di emergenza e soccorso, oltre ai mezzi impiegati per interventi urgenti sulle reti di pubblica utilità (energia, acqua, gas e telecomunicazioni), per la raccolta dei rifiuti urbani e per il trasporto urgente di farmaci, dispositivi medici e altri presidi sanitari.
Le deroghe riguardano inoltre i veicoli a servizio dei cantieri autorizzati, quelli destinati ai traslochi previa autorizzazione, i mezzi delle imprese di pronto intervento disciplinate dal DM 37/2008 (con obbligo di regolarizzazione entro 72 ore tramite PEC), i veicoli utilizzati per il trasporto di opere d’arte verso gallerie, mostre e negozi di antiquariato, previa comunicazione preventiva, e i mezzi blindati adibiti al trasporto valori. Le nuove disposizioni sostituiranno temporaneamente le precedenti norme che disciplinano gli accessi alla ZTL e avranno prevalenza sui permessi già rilasciati, limitatamente al periodo di validità dell’ordinanza.
Si allega il testo dell’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 105 del 31 luglio 2026







