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Rifiuti: la raccolta ed il trasporto di quelli abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico potrà essere svolta con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali

Rifiuti: la raccolta ed il trasporto di quelli abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico potrà essere svolta con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali

25 Maggio 2026

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, attraverso la circolare n.3 del 21 maggio 2026, ha fornito dei chiarimenti in merito alla raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

In particolare, come riportato nel testo della circolare, la normativa affida ai Comuni l’obbligo e la responsabilità di provvedere, nel caso di abbandono ad opera di ignoti o di inadempienza dei soggetti responsabili, alla rimozione di detti rifiuti (a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione), anche laddove essi siano inquadrabili “ab origine” nella categoria dei rifiuti speciali.

Relativamente ai rifiuti abbandonati da ignoti, le Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, redatte dall’Arpa della Campania nel 2020, stabiliscono che, fatta eccezione per i rifiuti combusti, per i rifiuti potenzialmente contaminati da amianto, per i rifiuti che presentano elementi “sospetti” (rilevabili dal contenuto e/o dal confezionamento), nonché per quelli “non classificabili a vista” (perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice EER a specchio), si possa procedere alla “classificazione a vista” qualora detti rifiuti siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (e quindi ascrivibili alla categoria 1).

Da ciò ne deriva che i rifiuti abbandonati, che si possono identificare come omogenei e per i quali è possibile assegnare consapevolmente un codice EER, per l’Albo Nazionale Gestori Ambientali possano essere raccolti anche con mezzi iscritti alle categorie 4 (speciali non pericolosi) e 5 (speciali pericolosi) dell’Albo stesso, assegnando di volta in volta il codice EER pertinente.

Inoltre, si sottolinea che con deliberazione n.2 del 21 maggio 2026, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, alla luce del fatto che il decreto MASE del 26 marzo 2026 ha modificato le modalità di classificazione dei rifiuti per quanto concerne la disciplina dei centri di raccolta di rifiuti urbani, ha reso noto che per i rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (finora classificati con il codice EER 20 03 99 – mozziconi di prodotti da fumo), dovrà essere attribuito loro il codice EER 20 01 99 – Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo).

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