News
Lavoratori svantaggiati: Minlavoro aggiorna le definizioni
Inoltre esso si muove in coerenza con la vecchia Legge Fornero, in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree svantaggiate annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e considerando i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna.
Il provvedimento si muove in conformità con il Regolamento U.E. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi degli artt.107 e 108 del Trattato istitutivo della U.E.
L’art.1, comma 1 del decreto definisce “lavoratori svantaggiati”, i soggetti che soddisfino una delle seguenti condizioni:
- Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- Avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- Avere superato i 50 anni di età;
- Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- Appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro della U.E e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
I “lavoratori molto svantaggiati” (art.1.2) sono stati invece individuati in coloro che rientrino in una delle seguenti categorie:
- assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, secondo la definizione dettata dal decreto alla precedente lettera a);
- assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, sempre secondo la definizione di cui alla precedente lettera a), con contestuale appartenenza ad una delle categorie riportate alle precedenti lettere da b) a g).
Il decreto abroga, infine, il precedente provvedimento ministeriale del 20 marzo 2013.
