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– Viabilità & infrastrutture –

Trasporto Combinato: il MIT chiarisce che la Direttiva europea non si applica per i trazionisti britannici in territorio UE

Trasporto Combinato: il MIT chiarisce che la Direttiva europea non si applica per i trazionisti britannici in territorio UE

28 Aprile 2026

Con nota dell’8 aprile 2024, la Divisione 7 – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’Autotrasporto – ha fornito un’interessante risposta in merito ad un quesito sollevato dalla polizia locale di Lucca concernente il trasporto intermodale marittimo tra Regno Unito ed Unione Europea.

Più nello specifico, la questione è emersa a seguito di un controllo su strada, svolto dalla Polizia locale di Lucca, che aveva intercettato un vettore britannico impegnato in ripetute trazioni di semirimorchi carichi fra il porto di Rotterdam e diverse località europee e partenza da diverse località del Regno Unito.

In sostanza, il vettore britannico eseguiva “navettamenti” insediatosi stabilmente presso i porti del nord Europa con diverse località industriali europee al fine di trasferirvi semirimorchi carichi provenienti dal Regno Unito oppure eseguire operazioni inverse.

A tal proposito, la nota del MIT ricorda che il tratto stradale compiuto dal vettore britannico si configura interamente all’interno del territorio unionale e coinvolge un veicolo britannico completo, qualificandosi pertanto come “cross-trade” (trasporto tra due Stati membri UE da parte di un operatore di un Paese terzo).

La fase marittima, che interessa esclusivamente il semirimorchio sganciato (senza trattore) – prosegue la nota – non costituisce un “veicolo” ai sensi del Trade and Cooperation Agreement (T.C.A.) tra Unione Europea e Regno Unito (articoli 461 e 462) e non può essere considerata parte integrante di un’operazione stradale unitaria. Di conseguenza, il segmento marittimo non prolunga il tratto stradale in modo da conferire all’intero viaggio lo status di “point to point” (trasporto bilaterale UK → UE o viceversa).

Essendo, pertanto, queste operazioni configurabili come cross trade, le stesse saranno soggette alle limitazioni previste dall’art. 462 del TCA, ovvero:

  • Numero delle operazioni consentite: Massimo due operazioni di “cross-trade” consecutive a un’operazione “point to point” dal Regno Unito verso un Paese UE. Se si effettua un’operazione di cabotaggio (in un solo Stato membro, entro 7 giorni dallo scarico del “point to point”), il numero di “cross-trade” si riduce a una.
  • Necessaria presenza di un’operazione “point to point” UK → Paese UE: Sì, eseguita a carico dall’intero complesso veicolare (trattore + semirimorchio) come presupposto legittimante. Senza tale operazione pregressa, le fasi stradali in UE non sono autorizzate.
  • Documentazione descrittiva dell’intero ciclo di operazioni: Deve essere tenuta a bordo ed esibita agli organi di controllo unionali. Include: licenza britannica valida ex T.C.A., CMR o documenti equipollenti per l’operazione “point to point” pregressa (con prova di scarico in UE), e documenti per le operazioni in corso (es. CMR indicanti mittente, vettore, destinatario, luogo/data di carico/scarico, descrizione merce, targhe del veicolo). Non è sufficiente la CMR globale che considera il tragitto semirimorchio (UE ↔ UK), in quanto il T.C.A. regola esclusivamente il trasporto stradale.

Infine, prosegue la nota del Ministero, si applicano le sanzioni previste dalla normativa unionale (Regolamento (CE) n. 1072/2009, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1055) e dalle linee guida di enforcement TRACE 2, che per i vettori UK non prevedono il periodo di “cooling-off” di 4 giorni (diversamente dai vettori UE), ma confermano i limiti su cabotaggio e cross-trade.

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