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Distacco trasnazionale: non basta un certificato a renderlo legale, se l’autorità subdora il falso
Non solo: in presenza di indizi gravi che facciano sospettare l’acquisizione fraudolenta del certificato E 101 o A1, laddove gli stessi vengano comunicati all’autorità competente del Paese di stabilimento dell’impresa distaccante, quest’ultima deve “in forza del principio di leale cooperazione, riesaminare, sulla scorta di tali elementi, la correttezza del rilascio dei suddetti certificati e, eventualmente, revocarli…”. A pena di un disconoscimento di questi certificati da parte del Paese ospitante, con conseguente applicazione del regime previdenziale vigente in quest’ultimo Stato.
Per noi tuttavia è importante sottolineare come la sentenza giunga al termine di un procedimento in cui è significativo che a presentare osservazioni sia stato, tra gli altri, il Governo Francese, ovvero uno tra i più coerenti paladini della lotta al dumping internazionale realizzato attraverso lo sfruttamento sistematico del distacco transazionale di manodopera.
Dimenticavamo….. E il Governo italiano? ……..Non pervenuto!!!
