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Trasporto di animali vivi: pubblicato il decreto che definisce programmi formativi ed esclusioni dal suo campo di applicazione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2026 del Decreto del 23 dicembre 2025 del Ministero della Salute, sono stati rivisti in modo significativo i contenuti del Decreto 6 settembre 2023 riguardante “definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell’articolo 11 del regolamento UE 2016/429”.
Evitando di entrare in questioni che esulano dal nostro ambito di competenza e per le quali rinviamo ad una attenta analisi della normativa, focalizziamo l’attenzione solo sugli aspetti di interesse per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi.
La novità di maggior rilievo, introdotta dal decreto, è l’integrazione, all’interno dei programmi formativi già previsti per il sistema di identificazione e registrazione (I&R), di contenuti specifici sul benessere animale e sul contrasto alla resistenza agli antimicrobici. Mentre il decreto del 2023 si focalizzava prevalentemente sulla sanità animale e la tracciabilità, il nuovo decreto stabilisce che il superamento della verifica finale sia valido anche ai fini degli obblighi di formazione in materia di benessere animale e di lotta alla resistenza antimicrobica.
Altre novità riguardano la possibilità per il rappresentante legale (persona giuridica) o per la persona fisica di delegare l’adempimento formativo ai soggetti effettivamente incaricati della gestione degli animali; così come per le imprese di autotrasporto la periodicità dell’aggiornamento formativo passa da 5 ad 8 anni.
Inoltre, il termine per l’assolvimento dell’obbligo di frequenza al primo programma formativo è slittato al 31 dicembre 2026.
Infine, il decreto in questione definisce quali siano le categorie escluse dal suo campo di applicazione, in particolare:
- Operatori e trasportatori di animali selvatici ed esotici: ovvero coloro che detengono o trasportano esclusivamente specie selvatiche ed esotiche (diverse da quelle zootecniche citate negli allegati), poiché soggetti all’obbligo formativo previsto dal D.M. 3 aprile 2025.
- Conducenti di veicoli stradali che trasportano equini, bovini, ovini, caprini, suini o pollame, e che sono già soggetti alla formazione specifica e al certificato di idoneità previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2005.
In allegato è possibile scaricare il testo del decreto
