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Rischi catastrofali: convertito in Legge il Decreto che stabilisce l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza assicurativa

Rischi catastrofali: convertito in Legge il Decreto che stabilisce l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza assicurativa

5 Giugno 2025

Facendo seguito ad una nostra precedente news, comunichiamo che nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 30 maggio 2025 è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto-legge 39/2025 relativo alla obbligatorietà per le piccole, medie e grandi imprese iscritte al Registro delle imprese, comprese quelle con sede all’estero ma con organizzazione stabile in Italia, di dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali.

Entrando più nel dettaglio della legge in oggetto, viene confermato l’obbligo per le grandi imprese (ovvero quelle con oltre 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un bilancio annuo che supera i 43 milioni di euro) di stipulare una copertura assicurativa entro il 1° aprile 2025, ma prevedendo un periodo di 90 giorni durante il quale l’eventuale mancanza di copertura non comporta l’esclusione da agevolazioni o benefici pubblici.

Le medie imprese (ovvero quelle con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuo entro i 43 milioni di euro) dovranno adempiere all’obbligo entro il prossimo 1° ottobre mentre per le piccole e micro realtà (ovvero quelle rispettivamente con meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), la polizza contro i rischi catastrofali dovrà essere stipulata entro il 31 dicembre prossimo.

Le coperture assicurative dovranno essere conformi al valore di ricostruzione a nuovo degli immobili eventualmente danneggiati da catastrofi ambientali, contenere il costo di rimpiazzo dei bene mobili non più utilizzabili e il costo per il ripristino delle condizioni originarie dei terreni.

Per i beni in locazione, la legge prevede che, nel caso in cui l’obbligo di stipula della polizza gravi sull’imprenditore conduttore, l’indennizzo debba essere erogato al proprietario dell’immobile. Quest’ultimo è tenuto a destinare le somme ricevute al ripristino dei beni danneggiati o compromessi. Qualora il proprietario non adempia a tale obbligo, l’imprenditore assicurato ha diritto a un ristoro per il lucro cessante, fino a un massimo del 40% dell’importo percepito dal proprietario a titolo di indennizzo.

Sugli immobili abusivi la normativa precisa che possono essere assicurati solo se costruiti sulla base di un valido titolo edilizio, se completati in un periodo in cui il titolo non era richiesto o se oggetto di sanatoria, anche qualora la relativa procedura sia ancora in corso. In tutti gli altri casi, tali immobili non danno diritto ad alcun indennizzo né possono accedere a misure di sostegno pubblico.

Da ultimo, la norma in questione prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, effettui un monitoraggio sui prezzi dei premi assicurativi con l’obiettivo di evitare possibili fenomeni speculativi.

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