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Responsabile Tecnico dei rifiuti: il MASE chiarisce alcuni aspetti legati alla deroga dei 3 anni per il legale rappresentante dell’azienda
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto, in data 30 aprile 2025, ad un interpello presentato da Conftrasporto in merito a dei chiarimenti richiesti sulla possibilità, da parte del Legale Rappresentante dell’impresa, che abbia svolto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi, di poter assumere il ruolo di Responsabile Tecnico per tutte le categorie di iscrizioni all’Albo, senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per la medesima impresa, rispetto a quanto previsto dal DM 120/2014.
In particolare, nell’interpello venivano avanzati tre quesiti in cui si chiedeva:
- Se la deroga di cui al comma 16-bis, dell’articolo 212 del Dlgs 152/06 debba ritenersi applicabile, oltre che alla verifica inziale e di aggiornamento, anche agli ulteriori requisiti di cui all’articolo 12 del D.M. n.120/2014, ovvero idonei titoli di studio ed esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
- Se il requisito temporale di tre anni in qualità di legale rappresentante possa essere maturato in qualunque momento, a partire dalla data di costituzione dell’impresa indipendentemente dall’attività svolta dalla stessa, oppure debba intendersi maturato solo nel periodo di tempo in cui l’impresa ha svolto l’attività oggetto dell’iscrizione;
- Se la deroga in parola operi solo nei confronti del legale rappresentante durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione della legale rappresentanza, oppure si estenda anche verso coloro che sono stati in passato, per tre anni consecutivi, legali rappresentanti di tali imprese.
Il MASE, nella risposta fornita, sottolinea come l’eccezione prevista dall’art.212, comma 16 bis del Dlgs 152/06, ovvero che “Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi” introduca una deroga rispetto al solo requisito della verifica di idoneità tecnica e non anche di altri requisiti previsti per la figura professionale del Responsabile Tecnico (titolo di studio ed esperienza).
Da questo punto di vista, perciò, il MASE chiarisce che, in merito al primo quesito si può affermare che l’eccezione prevista dall’articolo 212, comma 16bis, del Decreto citato si applica esclusivamente alla verifica di idoneità iniziale e a quelle per l’aggiornamento previste dalla lettera c), comma 4, dell’articolo 12 del D.M. n. 120/2014.
In merito al secondo quesito, relativo al requisito dei tre anni consecutivi come legale rappresentante, pur non essendo specificato dall’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 in quale periodo debba essere maturato tale requisito, si ritiene che esso debba riferirsi a un periodo in cui l’impresa sia iscritta all’Albo e svolga le attività indicate dall’articolo 8 del D.M. n. 120/2014.
In ordine al terzo quesito, una lettura logico-sistematica del sopracitato comma 16-bis, che non specifica la durata del ruolo di responsabile tecnico ricoperto dal legale rappresentante, conferma che la deroga si applica esclusivamente durante la vigenza della carica e decade automaticamente con la cessazione del rapporto di rappresentanza.
In allegato è possibile scaricare il testo della risposta MASE all’interpello.

