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Obbligo di dimostrazione dei 56 giorni, proroga per l’installazione del tachigrafo intelligente, dimostrazione degli obblighi di formazione e istruzione e nuove esenzioni dai divieti di circolazione: con una serie di circolari il Ministero dell’Interno fornisce i primi chiarimenti

Obbligo di dimostrazione dei 56 giorni, proroga per l’installazione del tachigrafo intelligente, dimostrazione degli obblighi di formazione e istruzione e nuove esenzioni dai divieti di circolazione: con una serie di circolari il Ministero dell’Interno fornisce i primi chiarimenti

7 Gennaio 2025

Durante il periodo delle festività natalizie, il Ministero dell’Interno ha pubblicato una serie di circolari esplicative in merito:

  1. alle modalità di presentazione delle registrazioni tachigrafiche ai funzionari di controllo in virtù dell’aumento dei giorni controllabili (passati da 28 a 56 dal 31/12/2024 secondo quanto previsto dal Reg.UE 1054/2020)
  2. alle proroghe connesse all’obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione per quanto riguarda i trasporti internazionali
  3. alle esenzioni dall’uso del tachigrafo per alcune tipologie di veicoli
  4. agli obblighi da parte delle imprese di trasporto di aver assolto agli oneri di formazione e istruzione nei confronti dei propri conducenti con relativa dimostrazione agli organi di controllo
  5. esenzioni dai divieti di circolazioni per alcune tipologie di veicoli

Modalità di presentazione delle registrazioni tachigrafiche ai funzionari di controllo in virtù dell’aumento dei giorni controllabili (passati da 28 a 56 dal 31/12/2024 in virtù delle modifiche introdotte dal Reg.UE 1054/2020)

Relativamente a questo primo aspetto, gli Interni, con circolare n.300/STRAD/1/0000038980.U/2024 del 27/12/2024, hanno fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità di presentare, su richiesta degli organi di controllo, le registrazioni delle attività tachigrafiche svolte nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti, in virtù dell’incremento previsto dal Reg.UE 1054/2020.

In particolare, con riferimento specifico alle tipologie di carte tachigrafiche, il Ministero effettua un distinguo tra quelle rilasciate fino al 20 luglio 2023 e quelle rilasciate dal 21 luglio 2023 chiarendo che:

Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte, di norma, consentono la registrazione di 56 giorni di attività. L’inserimento manuale di parametri aggiuntivi (come, ad esempio, la funzione out of scope o funzione traghetto), potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.

Carte tachigrafiche “gen2v2”(queste carte recano sul retro il codice “e3 1004”) rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: queste carte, dotate di una maggiore quantità di memoria consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

In virtù di ciò, precisano gli Interni, non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

 La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale.

Proroghe connesse all’obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione per quanto riguarda i trasporti internazionali

In merito a questo punto, il Ministero, con circolare n.300/STRAD/1/0000038985.U/2024 del 27/12/2024, ha ricordato che l’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente (tachigrafo digitale di seconda generazione versione 2) è scattato dal 31 dicembre 2024 per tutti quei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate impiegati nelle operazioni di trasporto internazionali di merci e persone dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente.

A tal proposito e in virtù di una serie di ritardi determinatesi nella installazione dei nuovi tachigrafi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che, in seno ad una discussione del Comitato del trasporto stradale della DG-MOVE del 18 dicembre scorso, è stata raggiunta un’intesa tra gli Stati membri per l’adozione di un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi sulla disposizione relativa all’obbligo di retrofit dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Da ciò ne deriva che, fino al 28 febbraio 2025, secondo la predetta intesa, gli organi di polizia si asterranno dal contestare la violazione della mancata installazione del tachigrafo agli operatori a bordo dei veicoli.

Esenzioni dall’uso del tachigrafo per alcune tipologie di veicoli

Sempre nella circolare sopracitata il Ministero dell’Interno ha sottolineato come anche i veicoli adibiti al trasporto di denari e valori, in virtù di quanto previsto dall’art.31 della legge 177/2024, sono esentati dall’utilizzo del tachigrafo per quanto riguarda i tempi di guida, interruzione e riposo.

Obblighi da parte delle imprese di trasporto di aver assolto all’onere di formazione e istruzione nei confronti dei propri conducenti con relativa dimostrazione agli organi di controllo

Il Ministero dell’interno, con circolare n.300/STRAD/1/0000038974.U/2024 del 27/12/2024, ha sottolineato come, in virtù della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n.166 del 14 novembre 2024, che ha modificato l’art.6 del Dlgs 144/2008, i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada, per i quali è previsto l’obbligo di installazione del tachigrafo, sono tenuti ad esibire su richiesta degli organi di controllo, la documentazione inerente la dimostrazione, da parte delle aziende di autotrasporto, del corretto adempimento dell’onere di formazione e istruzione dei conducenti, pena l’applicazione dell’art.174, comma 14 del cds nei confronti delle imprese stesse.

In particolare, la nuova legge ha introdotto il comma 1 bis, dell’art. 6, secondo cui qualora la documentazione sopramenzionata non fosse presente al seguito del conducente, la stessa può essere comunque acquisita con qualsiasi mezzo (quindi anche con dispositivi elettronici) a condizione che ciò avvenga prima della conclusione del controllo da parte degli organi di polizia.

Esenzioni dai divieti di circolazioni per alcune tipologie di veicoli

Con circolare n.300/STRAD/1/0000038991 del 27/12/2024, il Ministero dell’Interno ha sottolineato quali siano le due principali novità introdotte nel calendario dei divieti 2025 che riguardano:

  • la non applicabilità dei divieti per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali, incluso il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l’esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato
  • la non applicabilità dei divieti per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
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