Segnaliamo alcune importanti novità che riguardano Austria, Spagna e Bulgaria e che entreranno in vigore a partire dal 1° Gennaio 2018. Di seguito entriamo più nel dettaglio:
Il decreto legge 135 - il cosiddetto Decreto Semplificazioni" di cui potrete leggere il testo sul nostro sito - ha previsto alcune misure di sostegno alle PMI che, pur vantando crediti nei confronti della P.A. si trovino a scontare difficoltà a far fronte ai propri impegni per gli ebìventuali ritardi con cui la Pubblica Amministrazione fa fronte ai prori obblighi di pagamento.
L’efficacia della misura di sostegno è tuttavia condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione UE.
La Sezione Speciale avrà una dotazione iniziale di 50 milioni di euro e interverrà a fornire interventi di garanzia per quelle imprese che siano classificate dalla banca come Imprese con “inadempienze probabili”.
La garanzia della sezione speciale é rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali.
L'intervento avrà per oggetto quei finanziamenti classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di entrata in vigore del decreto, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
La garanzia della sezione speciale coprirà, nella misura indicata da un successivo decreto interministeriale, il minore tra:
a) l'importo del finanziamento, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data;
b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
La garanzia non potrà comunque essere superiore all'80 per cento dell'importo minore tra quelli sopradescritti e comunque fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000,
La garanzia della sezione speciale é subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento oggetto di garanzia.
Il successivo decreto interministeriale stabilirà le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163)
(GU n.290 del 14-12-2018)
Vigente al: 15-12-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni indifferibili con impatto rilevante per il superamento di criticità riscontrate nella realtà sociale, quali il sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica e alla informatizzazione dei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per gli affari europei;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni
Art. 2
Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Art. 3
Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
Art. 4
Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
Art. 5
Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;».
Art. 6
Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
Art. 7
Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia.
Art. 8
Piattaforme digitali
«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 é abrogato.».
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
Art. 10
Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca
Art. 11
Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione
Art. 12
Entrata in vigore
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Bonafede, Ministro della giustizia
Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Grillo, Ministro della salute
Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
Savona, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
L’art. 3, del decreto legge n. 135/2018 - il cosiddetto Decreto "Semplificazioni" - ha abrogato l’art. 15 del decreto legislativo n. 151/2015 che prevedeva, a partire dal prossimo 1 gennaio 2019, la tenuta del Libto Unico del Lavoro presso il Ministero del Lavoro.
Tale disposizione, più volte rinviata per le difficoltà intrinseche alla sua attuazione (non è mai stato emanato il DM. attuativo), è stata, definitivamente, cancellata.
L’Agenzia delle Dogane, con nota Prot. 137938/RU del 17 dicembre scorso, ha resto noto che potrà essere presentata la richiesta per il rimborso della accise dal 1° al 31 gennaio 2019 sui consumi di gasolio effettuati nel IV° trimestre 2018 (il periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2018), riguardante i veicoli destinati al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e con l’esclusione dei veicoli appartenenti alla classe ecologica 2 o inferiore.
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI
Prot. 137938/RU
Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise e altre Imposte Indirette Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette
Roma, 17 dicembre 2018
OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimbroso sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre dell'anno 2018
Con riferimento all’agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2019.
A tal riguardo si fa presente quanto segue.
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Dogane
– In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2018) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2018.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle Accise ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
Per ottenere il rimborso dell’importo indicato al paragrafo II), ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R.
9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine del 31 gennaio 2019.
Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.5.2015.
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del
D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni, quanto alla documentazione da utilizzare per giustificare gli avvenuti consumi, si conferma che:
La Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha ristretto ancor più all’art. 1, comma 645, il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1° gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Con ciò assorbendo la precedente esclusione introdotta dall’art. 1, comma 233, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore.
A tal fine, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Al riguardo, ribadito che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea, per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonchè la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).
Tanto precisato, appare utile ribadire che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:
Si rammenta che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
A tal riguardo, si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:
Oppure:
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R.
Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti.
Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
Il Direttore Centrale
Arturo Tiberi
Come preannunciato in una nostra news dello scorso 22 novembre, a partire dal prossimo 1° Gennaio 2019 scatteranno gli aumenti delle tariffe autostradali sia in Germania che in Austria. È bene, quindi, entrare meglio nel dettaglio:
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito web l’aggiornamento del costo del gasolio per autotrazione al netto di Iva e/o dello sconto del maggior onere delle accise, relativo al mese di dicembre 2018, basato sui dati di costo al consumo del gasolio nel mese di novembre 2018.
Il prezzo totale al consumo del gasolio a novembre 2018 è stato rilevato, come sempre, dal MISE e risulta essere pari, per 1.000 litri, a €1.537,65.
Sul proprio sito internet istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il testo del Decreto Ministeriale n.525 del 4 dicembre 2018, riguardante i divieti di circolazione per tutti i mezzi pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate in vigore sulle strade extraurbane nel corso del 2019. Il decreto di cui all’oggetto dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal prossimo 1° Gennaio.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
4 dicembre 2018, n. 525
(documento tratto dal sito Internet del MIT - non pubblicato nella GU)
(Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2019 - ndr).
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge n. 130 del 16 novembre 2018 che, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, ha introdotto specifiche misure compensative per la mobilità della città di Genova ed in particolare per il settore dell'autotrasporto;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'articolo 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;
Considerato che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni;
Vista la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n.7919 del 29.11.2018.
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo Codice della Strada (di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'articolo 2.
2. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del C.d.S., nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S.
3. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 6 dell'articolo 10 del C.d.S.
4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 13, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del C.d.S.
6. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.
Art. 2
Calendario dei divieti
1.È vietata la circolazione dei veicoli di cui all'articolo 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2019 di seguito elencati:
MESE |
GIORNO |
INIZIO DIVIETO |
FINE DIVIETO |
|
GENNAIO |
1 |
martedì |
09,00 |
22,00 |
6 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
13 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
20 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
27 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
FEBBRAIO |
3 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
10 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
17 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
24 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
MARZO |
3 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
10 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
17 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
24 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
31 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
APRILE |
7 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
14 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
19 |
venerdì |
14,00 |
22,00 |
|
20 |
sabato |
09,00 |
16,00 |
|
21 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
22 |
lunedì |
09,00 |
22,00 |
|
25 |
giovedì |
09,00 |
22,00 |
|
28 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
MAGGIO |
1 |
mercoledì |
09,00 |
22,00 |
5 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
12 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
19 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
26 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
GIUGNO |
2 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
9 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
16 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
23 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
30 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
LUGLIO |
6 |
sabato |
08,00 |
16,00 |
7 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
13 |
sabato |
08,00 |
16,00 |
|
14 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
20 |
sabato |
08,00 |
16,00 |
|
21 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
26 |
venerdì |
16,00 |
22,00 |
|
27 |
sabato |
08,00 |
22,00 |
|
28 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
AGOSTO |
2 |
venerdì |
16,00 |
22,00 |
3 |
sabato |
08,00 |
22,00 |
|
4 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
9 |
venerdì |
16,00 |
22,00 |
|
10 |
sabato |
08,00 |
22,00 |
|
11 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
15 |
giovedì |
07,00 |
22,00 |
|
17 |
sabato |
08,00 |
16,00 |
|
18 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
24 |
sabato |
08,00 |
16,00 |
|
25 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
31 |
sabato |
08,00 |
16,00 |
|
SETTEMBRE |
1 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
8 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
15 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
22 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
29 |
domenica |
07,00 |
22,00 |
|
OTTOBRE |
6 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
13 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
20 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
27 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
NOVEMBRE |
1 |
venerdì |
09,00 |
22,00 |
3 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
10 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
17 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
24 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
DICEMBRE |
1 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
8 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
15 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
22 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
|
24 |
martedì |
09,00 |
14,00 |
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25 |
mercoledì |
09,00 |
22,00 |
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26 |
giovedì |
09,00 |
22,00 |
|
29 |
domenica |
09,00 |
22,00 |
Art. 3
Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero
1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal Regolamento CE n. 561/2006e successive modifiche, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'articolo 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.
3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore due.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
Art. 4
Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna
1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.
3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica.
Art. 5
Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia
1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.
Art. 6
Agevolazioni per il trasporto intermodale
1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.
2. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.
3. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.
4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle unità di carico.
5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come definita dall'articolo 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna, e per il solo viaggio di rientro in sede.
6. l divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.
Art. 7
Categorie dei veicoli esentati dal divieto
1. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti Enti:
2. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova altresì applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:
3. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova altresì applicazione per i veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:
4. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:
5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 8
Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto
1. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:
g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.
2. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:
3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f) e g), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 9
Condizioni per la circolazione in deroga al divieto
1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 10 e in base alle procedure contenute nell'articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'articolo 2, esclusivamente nei seguenti casi:
2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 10
Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga
1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 9 i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'articolo 2, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:
b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;
c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'articolo 9, comma 1, lettere da a) a i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.
2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.
3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
Art. 11
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia
1. La Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'articolo 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture - Uffici Territoriali di Governo competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:
2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.
3. La Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;
e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;
f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
3. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
4. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare, anche in via permanente, alla circolazione durante i periodi di divieto, i veicoli di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h).
Art. 12
Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto
1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'articolo 2, anche dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 maggio al 8 settembre 2019.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:
b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t, è consentito limitatamente ai seguenti casi:
a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'Allegato A dell'accordo ADR:
b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'Allegato A dell'accordo ADR;
c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'Allegato A dell'accordo ADR;
d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'Allegato A dell'accordo ADR.
4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'articolo 2.
5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall'articolo 7, comma 3, lettera e).
Art. 13
Disposizioni transitorie per i veicoli da/verso il porto di Genova
1. Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti al porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.
Art. 14
Disposizioni finali e di coordinamento
1. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 11.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, sarà verificata, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 dicembre 2018
Il Ministro: TONINELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2018, registro n. 1, foglio n. 2939
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