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Idoneità finanziaria: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce alcuni chiarimenti in merito alla dimostrazione annuale

Idoneità finanziaria: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce alcuni chiarimenti in merito alla dimostrazione annuale

20 Febbraio 2026

Con la circolare n. 4499 del 17 febbraio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto ha reso noti alcuni chiarimenti operativi in merito alla corretta dimostrazione annuale del possesso del requisito, in base al Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Come noto, la normativa prevede che il requisito possa essere dimostrato mediante due modalità:

  • ordinaria, mediante certificazione rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
  • alternativa, tramite attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazione.

Nello specifico della questione, la Circolare in oggetto interviene su alcuni profili applicativi che sono stati al centro di quesiti da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, fornendo indicazioni uniformi sull’intero territorio nazionale.

In particolare, con la nota in oggetto, il MIT ha chiarito che:

  1. la documentazione che attesta il possesso del requisito di idoneità finanziaria, costituita dal modello IDOFIN e dalla relativa certificazione sottoscritta dal Revisore Legale (ovvero dall’attestazione bancaria o assicurativa), deve essere presentata agli Uffici della Motorizzazione Civile territorialmente competenti esclusivamente dall’impresa interessata o da soggetti legittimati operanti per suo conto (quali studi di consulenza automobilistica di cui alla Legge n. 264/1991 o delegati occasionali);
  2. i soggetti certificatori, pertanto, (revisori Legali, istituti bancari o imprese di assicurazione) non sono legittimati alla presentazione diretta della documentazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile;
  3. l’Ufficio competente procede alla verifica della completezza e della conformità formale della documentazione prodotta, senza esercitare valutazioni discrezionali sui dati economico-finanziari certificati, che restano nella responsabilità del soggetto attestatore.

La circolare aggiorna inoltre il modello di certificazione attestante l’idoneità finanziaria in via ordinaria, prevedendo l’inserimento espresso di una clausola relativa alla consapevolezza, da parte del soggetto certificatore, delle responsabilità civili, penali e disciplinari connesse alla dichiarazione resa.

Ovviamente resta invariata la possibilità, su scelta dell’impresa, di dimostrare il requisito mediante attestazione bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e si sottolinea nella nota che le due modalità di dimostrazione non sono cumulabili.

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