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Tipo: Decreti Legge
Numero: 40
Data di emissione: 25/03/2010
Data di pubblicazione: 26/03/2010
Ente emittente: Presidente della Repubblica Italiana
Pubblicata su: G.U. n. 71

  Martedi 6 Aprile 2010
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione


DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062)

 (GU n. 71 del 26-3-2010 )

testo in vigore dal: 26-3-2010

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta  la  straordinaria  necessità  ed  urgenza  di   adottare disposizioni tributarie e finanziarie in materia  di  contrasto  alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella forma dei cosiddetti «caroselli» e  «cartiere»,  di  potenziamento  e razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in  adeguamento alla normativa comunitaria e di destinazione dei  gettiti  recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno  della  domanda in particolari settori; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 19 marzo 2010; 

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo economico  e  del  Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 

…………….. OMISSIS …………….

 Art. 4

Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori

 1.   É istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  un fondo per il sostegno  della  domanda  finalizzata  ad  obiettivi  di efficienza energetica, ecocompatibilità  e  di  miglioramento  della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300  milioni  di  euro per l'anno 2010. Il fondo é finanziato, per 200 milioni di euro,  ai sensi del comma 9, nonché per 50 milioni  di  euro  a  valere  sulle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo  1,  comma  847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte  in  conto residui e che a tale fine  vengono  versate  all'entrata  per  essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori  50  milioni  di  euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010,  di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro  dello  sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze e,  per  gli  obiettivi  di  efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite  le  modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del  fondo  definendo un tetto di spesa massima per  ciascuna  tipologia  di  contributi  e prevedendo la  possibilità  di  avvalersi  della  collaborazione  di organismi  esterni  alla  pubblica  amministrazione,   nonché   ogni ulteriore disposizione applicativa.

2.   É escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,  nel  limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca  industriale  e  di  sviluppo  precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese  che svolgono le attività di cui alle divisioni 13  o  14  della  tabella ATECO di  cui  al  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21  dicembre  2007,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2010.

L'agevolazione  di  cui  al  presente  comma   può   essere   fruita esclusivamente in sede di versamento  del  saldo  delle  imposte  sui redditi dovute per il  periodo  di  imposta  di  effettuazione  degli investimenti. Per il  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES  é calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di  cui  al  presente comma.

3.   L'agevolazione di cui al comma 2 é fruibile nei limiti  di  cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del  15  dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato agli  aiuti  d'importanza  minore   fino   all'autorizzazione   della Commissione europea.

4.   Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  stabiliti   criteri   e   modalità   di   attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di  assicurare  il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

5.   Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009,  n. 99, sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalità  di  ripartizione  e destinazione delle risorse di cui all'articolo 1,  comma  847,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  rimaste disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario  2010,  che  a tale fine sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalità:

a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo  da  destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso  costruite  con  avanzate tecnologie duali;

b)  interventi  per  il  settore  dell'alta  tecnologia,  per  le finalità ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) interventi di cui all'articolo 45, comma  3,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della  legge  28 dicembre 2001, n. 448,  nonché  per  l'avvio  di  attività  di  cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  All'articolo  2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo  é soppresso.

6.   É istituito, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il «Fondo per le  infrastrutture  portuali»,  destinato  a finanziare  le  opere  infrastrutturali  nei   porti   di   rilevanza nazionale. Il Fondo é  ripartito  con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo é trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore  al  cinquanta  per  cento delle risorse destinate all'ammortamento  del  finanziamento  statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali.

7.   É  revocato  il  finanziamento  statale  previsto  per  l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti  della  revoca si estendono, determinandone lo  scioglimento,  a  tutti  i  rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il  contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di  una transazione e a tacitazione di ogni diritto e  pretesa,  al  soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo é corrisposto a valere  sulla quota parte del finanziamento non ancora  erogata.  Il  contratto  di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto  nei suoi confronti nei limiti  della  quota  del  finanziamento  erogata,  anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del  presente comma.

8.   Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con  il  Ministro  competente,  la  quota  di  finanziamento statale residua all'esito della destinazione  delle  risorse  per  le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere  devoluta  integralmente, su richiesta  dell'ente  pubblico  di  riferimento  del  beneficiari originario, ad altri investimenti pubblici.  Qualora,  ai  sensi  del presente comma, quota parte del finanziamento sia  devoluta  all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario,  il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si  risolve  e  le  corrispondenti  risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per  le  finalità  del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto  di  mutuo  rimasto  in essere.

9.   Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70  milioni  di  euro  per  l'anno 2011, si provvede mediante  utilizzo  di  una  quota  delle  maggiori entrate  derivanti  dall'attuazione  degli  articoli  1,  2  e  3.  A compensazione  del  minor   versamento   sull'apposita   contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni  di  euro,  dei  residui iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore  quota delle predette maggiori entrate pari a  111,1  milioni  di  euro  per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014,  rimane  acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilità speciale  n. 5343 per le finalità di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La  restante  parte  delle  maggiori  entrate derivanti dal  presente  provvedimento  concorre  alla  realizzazione degli   obiettivi   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

 

………………. OMISSIS ……………….

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 25 marzo 2010 

 

NAPOLITANO

Berlusconi,

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Tremonti

Ministro dell'economia e delle finanze 

Scajola,

Ministro dello sviluppo economico 

Calderoli,

Ministro per la semplificazione amministrativa 

Matteoli,

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 

Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 

 
 
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