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Tipo: Leggi
Numero: 201
Data di emissione: 22/12/2008
Data di pubblicazione: 22/12/2008
Ente emittente: Il Presidente della Repubblica Italiana
Pubblicata su: G.U. n. 298

  Mercoledi 24 Dicembre 2008
Convrsione in Legge con modificazioni del D. L. 23/10/2008, n. 162 recante: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale,

Le Camere, nella legge di conversione del D.L. 162/2008 hanno introdotto i risultati dellìaccordo tra Goveno, Committenza ed autotrasportatori del 13 novembre 2008, in particolare eliminando ogni sanzione per i committenti che stipulano contratti scritti anche a condizioni inferiori a quelle che la Legge 133 definisce come "minime di sicurezza"

 

LEGGE
22 dicembre 2008, n. 201
(G.U. n. 298 del 22.12.2008)
 
di conversione, con modificazioni, del
 
(G.U. n. 249 del 23.10.2008)
 
Estratto e testo coordinato con in corsivo le modificazioni apportate dalla Legge di conversione
 
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, al fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche di ordine occupazionale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori, in particolare, dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di opere connesse al "grande evento" della Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
 
Emana
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1
Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
omissis
10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica.
 
omissis
 
Art. 2
Disposizioni in materia di agricoltura,
pesca professionale e autotrasporto
"2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.".
omissis
 
Art. 2-bis
Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di veicoli
1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)   all'articolo 57, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.";
b)   all'articolo 59:
 
1)   al comma 1, le parole: "negli articoli dal 52 al 58" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente capo";
2)   al comma 2, lettera a), le parole: "nei suddetti articoli" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente capo";
 
c)   all'articolo 98, il comma 4-bis è abrogato.
2. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.
1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità".
 
omissis
 
Art. 2-quater.
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)   all'articolo 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;
b)   all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: "e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11" e l'ultimo periodo sono soppressi;
c)   all'articolo 9, comma 2, la lettera b) è abrogata;
d)   l'articolo 11 è abrogato;
e)   all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.
     
Art. 2-quinquies.
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)   il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi alla autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.";
b)   al comma 8, le parole: "Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile" sono soppresse;
c)   al comma 10, primo periodo, le parole: "l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato";
d)   al comma 11, le parole: "agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1 luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data";
e)   al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico";
f)    il comma 24 è abrogato.
2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
 
omissis
 
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addì 23 ottobre 2008
 
NAPOLITANO
 
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MATTEOLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze
ZAIA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
 
 
Visto, il Guardasigilli: ALFANO
 
 
 
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